Direttiva (UE) 2023/2225
ID 20682 | 30.10.2023
Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE
GU L 2023/2225 del 30.10.2023
Entrata in vigore: 19.11.2023
Recepimento IT: entro il 20 novembre 2025
Applicazione: a decorrere dal 20 novembre 2026
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
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Articolo 47 Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2008/48/CE è abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026.
In deroga al primo comma, la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.
Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 48 Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 49 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.