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Regolamento (UE) 2022/2480

Regolamento UE 2022 2480

Regolamento (UE) 2022/2480 / Modifica Regolamento sistema europeo di normazione

ID 18405 | 19.12.2022

Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(GU L 323/1 del 19.12.2022)

Entrata in vigore: 08.01.2023

Applicazione: 09.07.2023

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme relative all’elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione.

(2) Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea.

(3) Le norme europee e i prodotti della normazione europea svolgono un ruolo importante nel mercato interno e nella protezione dei consumatori. Le norme non solo determinano gli aspetti tecnici dei prodotti e dei servizi, ma svolgono anche un ruolo importante per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente. Ad esempio, le norme armonizzate possono essere utilizzate per conferire la presunzione che i prodotti da immettere sul mercato siano conformi alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione per tali prodotti, garantendo nel contempo la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi per i consumatori e proteggendo l’ambiente.

(4) Negli ultimi anni le prassi delle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda la governance interna e le procedure decisionali sono cambiate. In conseguenza di tali cambiamenti, le organizzazioni europee di normazione hanno intensificato la loro cooperazione con i soggetti interessati internazionali ed europei. Tale cooperazione è accolta con favore in quanto contribuisce a un processo di normazione trasparente, aperto e imparziale, basato sul consenso. Ciononostante, quando le organizzazioni europee di normazione eseguono richieste di normazione a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, è essenziale che le loro decisioni interne tengano pienamente conto degli interessi, degli obiettivi politici e dei valori dell’Unione, nonché degli interessi pubblici in generale.

(5) In linea con gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1025/2012, procedure valide e una rappresentanza equilibrata degli interessi dei soggetti interessati, compresi i soggetti che rappresentano, tra l’altro, le PMI e gli interessi ambientali, sociali e dei consumatori, sono aspetti essenziali e dovrebbero pertanto essere garantiti. Le opinioni e i contributi di tutti i soggetti interessati dovrebbero essere presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Inoltre, le opinioni espresse nell’ambito delle consultazioni nazionali condotte dagli organismi nazionali di normazione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di adottare decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

(6) Gli organismi nazionali di normazione svolgono un ruolo essenziale nel sistema di normazione sia a livello di Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, che a livello di Stati membri. Gli organismi nazionali di normazione sono pertanto nella posizione migliore per garantire che gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione, nonché gli interessi pubblici in generale, siano debitamente presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Occorre pertanto rafforzare il loro ruolo all’interno degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione quando tali organismi adottano decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, senza pregiudicare il ruolo importante svolto dalla base più ampia dei soggetti interessati nella preparazione di norme efficaci che rispondano alle esigenze dell’interesse pubblico e del mercato.

(7) Gli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione sono aperti alla partecipazione non solo degli organismi nazionali di normazione, ma anche, tra l’altro, delle organizzazioni nazionali di normazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e di altri paesi che sono diventati formalmente membri delle organizzazioni europee di normazione in questione e che hanno concluso un accordo con l’Unione per garantire la convergenza normativa. Per evitare di escludere tali organizzazioni dalla partecipazione ai lavori degli organi decisionali interessati, è necessario stabilire che le decisioni prese in seno a tali organi riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione senza imporre altri requisiti per quanto riguarda i lavori degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione. La partecipazione delle organizzazioni nazionali di normazione di paesi terzi ai lavori delle organizzazioni europee di normazione non dovrebbe impedire l’adozione di eventuali decisioni inerenti alle norme europee e ai prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione qualora tali decisioni abbiano il sostegno dei soli organismi nazionali di normazione degli Stati membri e dei paesi del SEE.

(8) Per rendere efficace il requisito che le decisioni degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, occorre prevedere che la Commissione debba presentare tali richieste soltanto a un’organizzazione europea di normazione che ottemperi a tale requisito.

(9) Le procedure di normazione comportano decisioni che richiedono specifici flussi di lavoro, che dovrebbero essere considerati lavori distinti. Tali lavori sono avviati o per sviluppare una norma europea o un prodotto della normazione europea nuovi o per rivedere, accorpare, modificare o correggere una norma europea o un prodotto della normazione europea esistenti.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012.

(11) Al fine di consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 10 de regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.»;

2) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione:

a) le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;

b) le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e

c) le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2023.

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