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Regolamento delegato (UE) 2022/973

Regolamento delegato UE 2022 973

Regolamento delegato (UE) 2022/973

Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE

GU L 167/29 del 24.6.2022

Entrata in vigore: 14.07.2022

Applicazione: 16.07.2022

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Articolo 1

1. I sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a) contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele;
b) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto;
d) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);
e) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).
Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).
2. I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a) sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE;
b) sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa;
c) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);
d) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).

Articolo 2

1. I criteri di cui all’articolo 1 non si applicano ai sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono:
a) acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina; o
b) residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, se contengono carbonati di calcio, carbonati di magnesio, solfati di calcio, ossido di magnesio, sali di fosfato e/o sali di potassio, magnesio o sodio solubili in acqua in un tenore totale superiore al 60 % di materia secca dei residui; o
c) liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay; o
d) calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene; o
e) scorie ferrose; o
f) sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche contenenti almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di metalli di transizione (zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)] in soluzione; o
g) acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile.
2. I valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’U-238 e del Th-232 in un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari, o contenente tali residui, conformemente al paragrafo 1, lettera b), non superano 1 kBq/kg del prodotto.
3. Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito dai sottoprodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl);
c) 600 mg/kg di materia secca di vanadio (V).

Articolo 3

Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), e all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

Articolo 4

1. Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a f), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di selenio (Se) superiore a 10 mg/kg di materia secca, il tenore di selenio è indicato.
2. Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e g), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di cloruro (Cl-) superiore a 30 g/kg di materia secca, il tenore di cloruro è indicato tranne qualora il prodotto fertilizzante dell’UE sia prodotto mediante un processo di fabbricazione in cui le sostanze o le miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l’intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi e le informazioni relative a tali sali siano fornite conformemente all’allegato III.
3. Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente ai paragrafi 1 e 2, è chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.
4. Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell’UE sia inferiore ai valori limite di cui ai paragrafi 1 e 2 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, l’etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 16 luglio 2022.

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