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DPCM 2 marzo 2022

DPCM 2 marzo 2022

DPCM 2 marzo 2022 / Verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass

ID 15953 | 04.03.2022 / Modifiche DPCM 17 giugno 2021

Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.

(GU n.53 del 04.03.2022)

________

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021

1. Al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«hh) "operatori di interesse sanitario": il personale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43»;
b) all'art. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 bis. In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario.»;
c) all'art. 8, comma 5, dopo le parole «La revoca verrà annullata automaticamente a seguito», sono aggiunte le seguenti:
«dell'esito negativo di un test molecolare o di un test antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 137 del 2020, dalle regioni e province autonome al Sistema TS, ovvero»;
d) all'art. 13, comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.»;
e) all'art. 13, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto.
1-quater. Per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
1-quinquies. Con riferimento alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai fini di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo del decreto-legge n. 5 del 2022, specificato in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permette di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.»;
1-sexies. In ciascuna delle modalità di verifica previste nei commi precedenti, l'app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nella modalità di verifica di cui al comma 1-ter del presente articolo. In tale ultimo caso la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-septies. Ai fini di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 28 gennaio 2022, specificata in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con una durata di validità uguale ai certificati COVID digitali dell'Unione europea, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti.
f) all'art. 13, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate di cui ai commi 10, lettera a), e 12, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.»;
g) all'art. 15, il comma 10 è così modificato:
«10. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
h) la rubrica dell'art. 17-bis, è così modificata:
«Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44»;
i) all'art. 17-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole «all'art. 4-ter, comma 1, lettera a)», sono aggiunte le seguenti:
«e comma 1-bis»;
l) all'art. 17-ter, comma 1, le parole «istituzione scolastica» sono sostituite dalla parola:
«struttura»;
m) all'art. 17-sexies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, gli istituti universitari sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato N, al presente decreto, ovvero con le modalità di cui all'art. 17-septies, comma 1.»;
n) dopo l'art. 17-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-septies. (Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale del personale universitario per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende altresì disponibile agli uffici delle università specifiche funzionalità, descritte nell'allegato N, al presente decreto che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in servizio presso la singola università, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle università e la PN-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.
2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle università, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale del personale dipendente rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili, all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Art. 17-octies. (Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS gli elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ai quali si applica il predetto obbligo, relativamente ai soli assistiti con età maggiore o uguale a cinquanta anni.
2. Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi di cui al comma 1, utilizzando le informazioni presenti nella PN-DGC e con le modalità specificate nell'allegato O al presente decreto, individua, i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2, nè esenzioni dalle predette vaccinazioni.
3. Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo quanto specificato nell'allegato O al presente decreto, gli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del medesimo decreto-legge, individuati con le modalità indicate nel precedente comma.
4. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresì, disponibili all'Agenzia delle entrate - Riscossione, gli elenchi degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, acquisiti dai soggetti deputati alla verifica dell'osservanza degli stessi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto.
5. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, designa l'Agenzia delle entrate - Riscossione quale responsabile del trattamento dei medesimi dati.
6. L'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica al Ministero della salute, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto, i soggetti ricompresi negli elenchi di cui al comma 3 dei quali, nell'Anagrafe tributaria, non risulta la residenza nel territorio dello Stato, nonché quelli, di cui al medesimo comma 3 e al successivo comma 4, per i quali non è stato possibile predisporre e inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, specificandone il motivo.
7. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le comunicazioni di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 siano effettuate con modalità tali da garantire l'integrità e la riservatezza dei dati anche relativi alla salute ivi contenuti.
8. I soggetti destinatari dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa.
9. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione l'eventuale attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta Agenzia comunica al Ministero della salute l'elenco dei soggetti per i quali non è stato prodotto l'avviso di addebito dando evidenza della specifica motivazione con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta attestazione deve indicare esclusivamente l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'interessato.»

Art. 2 Aggiornamento allegati tecnici

1. Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e dei relativi accordi convenzionali attuativi.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

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Testo consolidato

DPCM 17 Giugno 2021 Consolidato Settembre 2021

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