Tabella equiparazione Attività soggette P.I. D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011
ID 9162 | 6 ottobre 2019
In allegato Tabella di Equiparazione Attività soggette PI D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 151/2011. La Tabella di raffronto è ancora utile, in quanto numerose RTV e Prassi fanno riferimento al D.M. 16/2/1982.
Inoltre per le "nuove attività" introdotte (es. 46 - Asili nido) dal D.P.R. 151/2011, è stata prevista proroga scadenza "Nuova attività" dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011) più volte allungata fino al 7 ottobre 2016 (ultima dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11).
E' possibile individuare 5 situazioni di confronto:
1. Attività non più presenti nel nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):
2. Attività rese esenti per nuove riformulazioni o nuovi limiti (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).
3. Attività modificate per nuovi limiti (es Uffici da 500 a 300 addetti)
4. Attività accorpate es. 57 e 58 in 44 (Stabilimenti materie plastiche)
5. Attività nuove es. 80 (gallerie stradali)
La lettera circolare Nota Prot. 00006959 del 21/05/2013 chiarisce che se in una regola tecnica si fa riferimento ad un'attività del D.M. 16 febbraio 1982, si deve interpretare la regola tecnica in accordo con quanto riportato dal D.M. 16 febbraio 1982 anche se è abrogato dal D.P.R. 151/2011.
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Es.
Il nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Attività non più presenti nel nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):
(*) I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.
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segue Tabella completa in allegato
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