Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 / Consolidato 02.2024
ID 6056 | Update 07.02.2024 / In allegato
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(GU n.96 del 26.04.2001 - SO n. 93)
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In allegato testi:
- consolidato Febbraio 2024
- consolidato Gennaio 2023
- consolidato Maggio 2022
- consolidato Aprile 2019
- nativo 2001
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Aggiornamenti atto:
08/05/1998 | DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134 (in G.U. 08/05/1998, n.105 |
08/10/2001 | Errata Corrige (in G.U. 08/10/2001, n.234 |
19/12/2001 | La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2001, n. 405 (in G.U. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 24, comma 1. |
09/04/2003 | La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2003, n. 104 (in G.U. 09/04/2003 n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 1. |
27/05/2003 | DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115 (in G.U. 27/05/2003, n.121) |
28/10/2003 | LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289 (in G.U. 28/10/2003, n.251 |
27/12/2003 | LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299 |
31/12/2003 | Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2003, n. 371 (in G.U. 31/12/2003 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 72. |
22/06/2005 | Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005, n. 233 (in G.U. 22/06/2005 n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5. |
19/10/2005 | Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 19/10/2005 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 70. |
19/10/2005 | Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 19/10/2005 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72. |
27/12/2006 | LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299 |
16/05/2007 | La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 158 (in G.U. 16/05/2007 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5. |
02/07/2007 | DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81 (in G.U. 02/07/2007, n.151), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 |
28/12/2007 | LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300 |
09/04/2008 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 09/04/2008, n.84), convertito, con modificazioni, dalla bL. 6 giugno 2008, n. 101 |
04/02/2009 | La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 (in G.U. 04/02/2009 n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5. |
30/12/2009 | LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) |
05/02/2010 | DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 (in G.U. 05/02/2010, n.29) |
08/05/2010 | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) |
09/11/2010 | LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) |
13/04/2011 | La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 2011, n. 116 (in G.U. 13/04/2011 n. 16) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 16, lettera c). |
27/07/2011 | DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 (in G.U. 27/07/2011, n.173) |
09/02/2012 | DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) |
03/07/2012 | LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153) |
19/10/2012 | DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) |
28/11/2012 | La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 257 (in G.U. 28/11/2012 n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2. |
29/12/2012 | LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) |
21/06/2013 | DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) |
24/07/2013 | La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013, n. 203 (in G.U. 24/07/2013 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5. |
30/12/2013 | DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) |
24/01/2014 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159 (in G.U. 24/01/2014, n.19) |
24/06/2015 | DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 (in SO n.34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n.144) |
13/08/2015 | LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13/08/2015, n.187) |
23/09/2015 | DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221) |
28/10/2015 | La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2015, n. 205 (in G.U. 28/10/2015 n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72. |
14/03/2016 | DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/03/2016, n.61) |
13/09/2016 | DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) |
13/06/2017 | LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (in G.U. 13/06/2017, n.135) |
18/07/2018 | La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2018, n. 158 (in G.U. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3. |
12/12/2018 | La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2018, n. 232 (in G.U. 12/12/2018 n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5. |
31/12/2018 | LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) |
25/05/2021 | DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123) |
17/01/2022 | LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17/01/2022, n.12) |
09/03/2022 | La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2022, n. 54 (in G.U. 09/03/2022 n. 10) ha dichiarato l'illegittimtà costituzionale dell'art. 74. |
31/05/2022 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 (in SO n.21, relativo alla G.U. 31/05/2022, n.126) |
29/07/2022 | DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 (in G.U. 29/07/2022, n.176) - Consolidato 01.2023 |
30/12/2023 | LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 (in SO n.40, relativo alla G.U. 30/12/2023, n.303) - Consolidato 02.2024 |
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Art. 1. Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2. Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
Art. 3. Divieto di discriminazione
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
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segue in allegato
Collegati
Linee guida lavoratrici madri
Linee di indirizzo lavoratrici madri
D.Lgs. 9 settembre 1994 n. 566
Legge 8 marzo 2000 n. 53