Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 105 / Decreto omnibus: giustizia
ID 20150 | 10.08.2023
Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 105 Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
(GU n.186 del 10.08.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Pubblicata nella GU n. 236 del 09.1023 la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2023 In allegato testo coordinato
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Articolato
Art. 1. Disposizioni in materia di intercettazioni
Art. 2. Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni
Art. 3. Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
Art. 4. Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura
Art. 5. Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM
Art. 6. Modifiche all’articolo 423 -bis del codice penale
Art. 7. Destinazione della quota Irpef dell’otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l’indicazione della tipologia di intervento
Art. 8. Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell’otto per mille
Art. 9. Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2
Art. 10. Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione
Art. 12. Disposizioni finanziarie
Art. 13. Entrata in vigore
Art. 6. Modifiche all’articolo 423 -bis del codice penale
1. All’articolo 423 -bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;
c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione
e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».
Art. 9. Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 10 -ter è abrogato;
b) all’articolo 13, comma 1, le parole «10 -ter , comma 2» sono soppresse.
2. All’articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l’andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.»
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