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Decreto 19 novembre 2019 n. 182

Decreto 19 novembre 2019 n  182 Gestione PFU

Decreto 19 novembre 2019 n. 182 

Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.93 del 08-04-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2020
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 2 Definizioni

Capo II Disposizioni relative al mercato del ricambio
Art. 3 Obblighi dei produttori e degli importatori
Art. 4 Forme associate di gestione
Art. 5 Sistemi individuali di gestione
Art. 6 Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio
Art. 7 Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici
Art. 8 Sanzioni

Capo III Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento
Art. 9 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
Art. 10 Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali

ALLEGATO I (Articolo 3, comma 4) Suddivisione categoria e per tipologia degli pneumatici
ALLEGATO II (Articolo 3, comma 7) Modulo di comunicazione della modalità di gestione. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO III (Articoli 3, comma 8) Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatori (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO IV (Articolo 3, comma 9) Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO V (Articolo 4, comma 6) Target di raccolta dai punti di generazione degli pfu per aree geografiche
ALLEGATO VI (Articolo 4, comma 6) Requisiti minimi del progetto
ALLEGATO VII (Articolo 4, comma 10) Modulo di dichiarazione annuale di PFU RACCOLTI nell’anno solare precedente. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO VIII (Articolo 6, comma 2) Modulo di comunicazione del contributo (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO IX (Articolo 9, comma 11) Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.

D.Lgs. 152/2006
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Art. 228 (pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale , provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. (Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
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