Tecnico Competente in Acustica (TCA): Normativa ed elenchi / Rev. 3.0 Febbraio 2024
ID 5702 | Rev. 3.0 del 29.02.2024 / Documento completo allegato
La figura del Tecnico Competente in Acustica (TCA) è stata profondamente revisionata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Oltre all’istituzione dell’elenco unico nazionale dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, il decreto legislativo ha uniformato su tutto il territorio nazionale la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici competenti in acustica, infatti, dal 10 dicembre 2021, è disponibile sul sito del Ministero l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA).
Esteso da 5 anni a 8 anni il termine dell’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (modifica All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42)
- Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (GU n.49 del 28.02.2024).
Update 04.06.2023
Linee guida MASE Nuove regole corsi per Tecnici Competenti in Acustica (TCA)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aggiornato le sue linee guida per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica.
Le novità principali riguardano la possibilità di realizzare gli eventi di formazione in diretta streaming, per rispondere alle esigenze dei Tecnici Competenti che lavorano in tutta Italia.
Tuttavia, per i corsi abilitanti (180 ore), è richiesto che almeno il 50% venga svolto in presenza, per garantire che i Tecnici Competenti ottengano un’adeguata formazione pratica e possano acquisire le competenze necessarie per esercitare la loro professione in modo efficace.
Linee guida MASE Nuove regole corsi per Tecnici Competenti in Acustica (TCA)
________
Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Pubblicato sul sito del Ministero l'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Dal giorno 10 dicembre 2021 è disponibile sul sito del Ministero l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto in collaborazione con l’ISPRA ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017.
Il link per accedere ad ENTECA (Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica) è https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php
La figura del tecnico competente in acustica è stata profondamente revisionata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
Oltre all’istituzione dell’elenco unico nazionale dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, il decreto legislativo provvede ad uniformare su tutto il territorio nazionale la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici competenti in acustica. Esso consente inoltre di superare le problematiche relative all’inserimento nell’elenco unico nazionale dei tecnici provenienti dalla Comunità europea, cosa questa di difficile attuazione con la previgente normativa.
Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Update 14.10.2020
I tecnici che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte delle regioni ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, entro 12 mesi (*30 mesi / proroga) dalla data di entrata in vigore del decreto D.Lgs. 42/2017 possono chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco istituito presso il MATTM (19/10/2019).
Con il D.Lgs. 42/2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” è stata effettuata una armonizzazione in materia di inquinamento acustico.
Ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.Lgs. 42/2017, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998 possono presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell’Elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Secondo quanto previsto nell’Allegato 1, punto 1, del medesimo D. Lgs 42/2017, i richiedenti devono comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività e devono assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. L’istanza deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
...
Art. 21. Elenco dei tecnici competenti in acustica
1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le modalità di cui all’allegato 1.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell’elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
3. L’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, nonché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi (*entro 30 mesi / proroga) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell’allegato 1, punto 1.
Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco di cui al comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’aggiornamento dell’elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, nonché per l’aggiornamento professionale sono disciplinate all’allegato 1 al presente decreto.
Art. 22. Requisiti per l’iscrizione
1. All’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.
La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2.
3. L’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
...
MODALITÀ PROCEDURALI PER L’ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA, NONCHÉ PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell’Unione europea presentano istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all’art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L’istanza presentata ai sensi dell’art. 21, comma 5, deve contenere l’indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni (**) dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all’allegato 2, punto 1), al presente decreto
Art. 12 comma 6-octies. Legge 23 febbraio 2024 n. 18
All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1143) la modifica dell'art. 21, comma 5.
"1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi»".
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 29.02.2024 | Legge 23 febbraio 2024 n. 18 | Certifico Srl |
2.0 | 04.06.2023 |
Linee guida MASE Nuove regole corsi TCA Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica |
Certifico Srl |
1.0 | 14.10.2020 | Legge 30 dicembre 2018, n. 145 | Certifico Srl |
0.0 | 28.02.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati: