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Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135

Decreto Legge 14 dicembre 2018 n  135

Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 / Testo consolidato 07.2024

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

(GU n.290 del 14-12-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018

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Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l’articolo 15 è abrogato.

Art. 5. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

1. All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c -bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9, 9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12-bis , 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 -bis e 188 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
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Aggiornamenti all'atto

12/02/2019
LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n.36)

18/04/2019
DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18/04/2019, n.92) convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140)

30/04/2019
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151)

02/05/2019
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35 (in G.U. 02/05/2019, n.101),convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 01/07/2019, n. 152)

29/06/2019
LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in SO n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151)

29/06/2019
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59 (in G.U. 29/06/2019, n.151) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n. 188)

01/07/2019
LEGGE 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 01/07/2019, n.152)

20/07/2019
Comunicato (in G.U. 20/07/2019, n.169) ha disposto la modifica dell'art. 3-bis.

12/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 81 (in G.U. 12/08/2019, n.188)

30/12/2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)

31/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)

29/02/2020
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51).

17/03/2020
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70)

01/04/2020
La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2020, n. 56 (in G.U. 01/04/2020 n. 14)
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere e) ed f) e 9.

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)

22/07/2020
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2020, n. 155 (in G.U. 22/07/2020 n. 30)
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-quater, comma 1, lettera a).

11/09/2020
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 (in G.U. 11/09/2020, n.226)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)

31/12/2020
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51)

01/03/2021
LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n.51).

15/06/2021
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2021, n. 83 (in G.U. 15/06/2021, n.141)

30/12/2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309) - Testo consolidato 04.2022

24/03/2022
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (in G.U. 24/03/2022, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119)

23/05/2022
LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n.119) - Testo consolidato 10.2022

01/06/2023
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 (in G.U. 01/06/2023, n.127)

02/03/2024
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n.52) - Testo consolidato 07.20224

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