Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 / Decreto RAEE - Testo consolidato 02.2024
ID 2402 | Update 07.02.2024 / Allegato testo consolidato
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30)
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014
Il nuovo decreto distingue due fasi di operatività:
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 49/2014 sino al 14 agosto 2018 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all’Allegato II;
- dal 15 agosto 2018 a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV dal 15 agosto 2018.
Vedi Tabella di “transcodifica” assegnazione AEE 2018 e altri documenti
Vedi testo consolidato Certifico
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- Legge 2 febbraio 2024 n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (GU n.31 del 07.02.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2024
Modifiche:
Articolo 24-bis, comma 1. Inserite Note (N) e (N1)
Articolo 40, comma 3. Inserita Nota (N)
Articolo 10 comma 10-bis. Inserita Nota (N)
La Legge 30 dicembre 2023 n. 214 (GU n.303 del 30-12-2023) ha disposto:
- con l'art. 6, comma 1 l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 8.
- con l'art. 7, comma 2, lettera a) la modifica dell'art. 10, comma 10-bis.
- con l'art. 7, comma 2, lettera b) la modifica dell'art. 33, commi 3 e 5, alinea.
La Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) ha disposto (con l'art. 19) la modifica dell'art. 24-bis e del comma 3 dell'art. 40.
Il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (in G.U. 06/11/2021, n.265) ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettere a) b) e c)) la modifica dell'art. 24-bis, comma 1.
Art. 7. Abrogazioni e modifiche
[...]
d) il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
13.09.2020 Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 118 Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020) Modifiche ed abrogazioni al Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49
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In allegato Testo consolidato 2024, riservato Abbonati, con le modifiche/abrogazioni di cui al:
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13)
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14/08/2017, n.189)
- Legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109)
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70) convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n. 70 del 17.03.2020)
- Legge 24 aprile 2020 n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 (in G.U. 11/09/2020, n.226)
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 118 (in G.U. 12/09/2020, n.227)
- Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (in GU n.265 del 06.11.2021)
- Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48)
- Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303)
- Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49)
- Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30/12/2023, n.303)
- Legge 2 febbraio 2024 n. 11 (GU n.31 del 07.02.2024).
Update 27.09.2020
Legge 24 aprile 2020 n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110)
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 (in G.U. 11/09/2020, n.226)
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 118 (in G.U. 12/09/2020, n.227)
Update 03.05.2020
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70) convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n. 70 del 17.03.2020)
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ha disposto (con l'art. 113, comma 1, lettera c)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: [...]
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;".
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Update 11.05.2019
Legge 3 maggio 2019, n. 37
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Art. 19. Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ ENVI
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Update 23.08.2017
Modifica art. dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), dall'art. 1 co. 122 Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
"122. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;
b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse".
Si riporta il testo dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,come modificato dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124:
Art. 18. Trattamento adeguato
4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell’ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. Nelle more dell’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g) ,nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi.
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Nel dettaglio:
ALLEGATO I
- L’Allegato I del nuovo decreto ricalca l’Allegato IA del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151, ha carattere esaustivo e prevede le 10 tipologie:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
L’Allegato II, che riprende quasi integralmente, l’Allegato IB del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151, ha carattere esemplificativo e prevede voci generiche.
ALLEGATO II
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I
1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.5 Lavatrici
1.6 Asciugatrici
1.7 Lavastoviglie
1.8 Apparecchi di cottura
1.9 Stufe elettriche
1.10 Piastre riscaldanti elettriche
1.11 Forni a microonde
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14 Radiatori elettrici
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
1.16 Ventilatori elettrici
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento
2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI
2.1 Aspirapolvere
2.2 Scope meccaniche
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
2.6 Tostapane
2.7 Friggitrici
2.8 Frullatori , macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
2.9 Coltelli elettrici
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
2.12 Bilance
3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI
3.1.Trattamento dati centralizzato:
3.1.1. Mainframe
3.1.2 Minicomputer
3.1.3. Stampanti
3.2.Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
3.2.3. Notebook
3.2.4 Agende elettroniche
3.2.5.Stampanti
3.2.6 Copiatrici
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
3.2.9 Terminali e sistemi utenti
3.2.10 Fax
3.2.11 Telex
3.2.12 Telefoni
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento
3.2.14 Telefoni senza filo
3.2.15 telefoni cellulari
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI
4.1 Apparecchi radio
4.2 Apparecchi televisivi
4.3 Videocamere
4.4 Videoregistratori
4.5 Registratori hi-fi
4.6 Amplificatori audio
4.7 Strumenti musicali
4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
4.9 Pannelli fotovoltaici
5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
5.2 Tubi fluorescenti
5.3 Lampade fluorescenti compatte
5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza
6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)
6.1 Trapani
6.2 Seghe
6.3 Macchine per cucire
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.
7.2 Console di videogiochi portatili
7.3 Videogiochi
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
7.6 Macchine a gettoni
8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)
8.1 Apparecchi di radioterapia
8.2 Apparecchi di cardiologia
8.3 Apparecchi di dialisi
8.4 Ventilatori polmonari
8.5 Apparecchi di medicina nucleare
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
8.7 Analizzatori
8.8 Congelatori
8.9 Test di fecondazione
8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO
9.1 Rivelatori di fumo
9.2 Regolatori di calore
9.3 Termostati
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)
10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di:
a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
b) di prodotti solidi
10.2 Distributori automatici di denaro contante
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto
Allegato III
L’Allegato III riorganizza le categorie di AEE in 6 gruppi rientranti nell’ambito di applicazione a partire dal 15 agosto 2014 come segue:
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm),compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:
elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
L’Allegato IV dettaglia, a titolo non esaustivo, le 6 categorie di AEE dell’Allegato III.
ALLEGATO IV
Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
1.1 Frigoriferi
1.2 congelatori
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
1.5 radiatori a olio
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
2.1 Schermi
2.2 televisori
2.3 cornici digitali LCD
2.4 monitor,
2.5 laptop, notebook.
3. Lampade
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 lampade fluorescenti compatte
3.3 lampade fluorescenti
3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5 LED.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni
4.1 Lavatrici
4.2 asciugatrici
4.3 lavastoviglie
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
4.5 lampadari
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
4.7 mainframe
4.6 grandi stampanti
4.9 grandi copiatrici
4.10 grandi macchine a gettoni
4.11 grandi dispositivi medici
4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
4.14 pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni
5.1 Aspirapolvere
5.2 scope meccaniche
5.3 macchine per cucire
5.4 lampadari
5.5 forni a microonde
5.6 ventilatori elettrici
5.7 ferri da stiro
5.8 tostapane
5.9 coltelli elettrici
5.10 bollitori elettrici
5.11 sveglie e orologi
5.12 rasoi elettrici
5.13 bilance
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
5.15 calcolatrici
5.16 apparecchi radio
5.17 videocamere, videoregistratori
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
5.21.rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
6.1 Telefoni cellulari
6.2 navigatori satellitari (GPS),
6.3 calcolatrici tascabili
6.4 router
6.5 PC
6.6 stampanti
6.7 telefoni.
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