Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
In allegato:
- Testo consolidato al 14.04.2022
- Testo consolidato al 23.03.2022
- Testo consolidato al 15.10.2021
- Testo consolidato al 16.08.2021
- Testo consolidato al 16.04.2021
15/07/2020 30/07/2020 22/04/2021 18/05/2021 23/07/2021 06/08/2021 24/12/2021 30/12/2021 07/01/2022 04/02/2022 18/02/2022 08/03/2022 08/03/2022
LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n.177)
DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 (in G.U. 30/07/2020, n.190)
07/10/2020
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 07/10/2020, n.248)
28/10/2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n.269)
09/11/2020
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (in G.U. 09/11/2020, n.279)
30/11/2020
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 (in G.U. 30/11/2020, n.297)
18/12/2020
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 (in G.U. 18/12/2020, n.313)
24/12/2020
LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in SO n.43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319)
05/01/2021
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (in G.U. 05/01/2021, n.3)
14/01/2021
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 (in G.U. 14/01/2021, n.10)
30/01/2021
LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 (in G.U. 30/01/2021, n.24)
23/02/2021
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 (in G.U. 23/02/2021, n.45)
12/03/2021
LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n.61)
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n.96)
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 (in G.U. 18/05/2021, n.117)
21/06/2021
LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146)
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (in G.U. 23/07/2021, n.175)
Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111 (in G.U. 06/08/2021, n.187)
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n.305)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 (in G.U. 30/12/2021, n.309)
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (in G.U. 07/01/2022, n.4)
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 (in G.U. 04/02/2022, n.29)
LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n. 41)
LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n.56)
LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n.56)
24/03/2022
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (in G.U. 24/03/2022, n.70) In allegato testo consolidato al 14.04.2022
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Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.
Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e socialipossono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
Articolo 2. (Sanzioni e controlli)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (prorogato fino al 15 Ottobre dal Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 - ndr)
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2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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