D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 / Consolidato 2020
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (GU n.283 del 03-12-2008 - SO n. 268)
Testo consolidato 2020
Atti di aggiornamento:
01/07/2009 DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150), convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179)
15/03/2011 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 (in G.U. 15/03/2011, n.61)
20/08/2013 LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
05/03/2016 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27 (in G.U. 05/03/2016, n.54)
17/03/2020 DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70)
12/09/2020 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 n. 118 (in G.U. 12/09/2020, n.227)
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
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c. 8
A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
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c. 2
I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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