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Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni

DM 37 08 DICO

Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni in capo all'impresa

Documento allegato riepilogativo sulla normativa e giurisprudenza relativa al rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO) di un impianto da parte dell'impresa installatrice che è prevista dall'Art. 7 del DM 37/2008 secondo il Modello di cui all'Allegato I dello stesso(1); e sulle sanzioni previste per violazioni relative a DICO quali: errata compilazione, allegati carenti / altri obblighi.

A seguito di constatazione di violazione, da parte dell'Organo di vigilanza, quale errata dichiarazione di conformità rilasciata da una impresa installatrice rispetto al modello Allegato I previsto dall’articolo 7 del DM 37/08 (violazione accertata, ad esempio, a seguito di controllo sulla verifica periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra), impone allo stesso la comunicazione alla CCIAA competente per territorio, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto Ministeriale, la CCIAA provvederà alla comminazione delle sanzioni, previste da: 

- Art. 15. c 1 per violazioni alla Dichiarazione di Conformità (Art. 7)
- Art. 15 c. 2 per altre violazioni (altri obblighi)
- Art. 15. c.3 annotazione registro dell'Impresa (violazione comunque accertate Art. 15. c 1 e 2)
- Art. 15. c.4 sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa dal registro (per violazione reiterata tre volte)

Da parte degli Ordini professionali su proposta dei soggetti accertatori:

- Art. 15. c.5 Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (alla terza violazione delle norme)

Quindi, per entrambe le violazioni di cui all'Ar. 15 c.1 e 2, la CCIAA provvede all'annotazione, ai sensi dell’art. 15 c. 3, negli appositi registri e documenti.

DM 37/2008 Art. 15. Sanzioni c. 4: 
"La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi"


(1) Non sono analizzare eventuali profili di responsabilità contrattuale per inadempimento nei rapporti tra la società installatrice e la committente.

Per l’inquadramento delle procedure sanzionatorie da parte delle CCIAA si rinvia alla Circolare MISE Circolare n.3651/C del 17-2-2012 sanzioni in materia di attività di installazione di impianti. Ovvero al “Parere della sez. II^ del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012” che ha per “Oggetto: Decreto 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 – Verbale di accertamento delle sanzioni.”

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