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Rettifica della direttiva (UE) 2020/2184 - 23.01.2024

Rettifica della direttiva (UE) 2020/2184 - 23.01.2024

ID 21224 | 23.01.2024

Rettifica della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020)

GU L 2024/90031 del 23.01.2024

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1. Pagina 6, considerando 21:

anziché:

«A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e componenti, metodi e procedure per l’inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei.»,

leggasi:

«A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o costituenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e costituenti, metodi e procedure per l’inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o costituenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui agli elenchi positivi europei.».

2. Pagina 7, considerando 22:

anziché:

«Gli elenchi positivi europei sono elenchi delle sostanze di partenza, composizioni o componenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali, e tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza, una composizione o un componente negli elenchi positivi europei dovrebbe essere necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell’uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell’autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché dalla tossicità. Sulla base della valutazione del rischio gli elenchi positivi europei dovrebbero, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o componente, nonché limitazioni dell’uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, composizione o componente, eventuali impurità e prodotti di reazione o componenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto a contatto con acque destinate al consumo umano.

Al fine di costituire i primi elenchi positivi europei, è opportuno mettere a disposizione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») istituita dal regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo de l Consiglio (12), gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza, composizioni e componenti o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza, composizioni e componenti. Su tale base l’ECHA dovrebbe raccomandare degli elenchi complessivi alla Commissione. L’ECHA dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e componenti dei primi elenchi positivi europei e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame degli elenchi nei 15 anni successivi alla loro adozione. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi positivi europei, l’ECHA dovrebbe formulare pareri in merito all’inclusione o alla rimozione di sostanze, composti e componenti.»,

leggasi:

«Gli elenchi positivi europei sono elenchi delle sostanze di partenza, composizioni o costituenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali, e tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza, una composizione o un costituente negli elenchi positivi europei dovrebbe essere necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell’uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell’autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché dalla tossicità. Sulla base della valutazione del rischio gli elenchi positivi europei dovrebbero, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o costituente, nonché limitazioni dell’uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, composizione o costituente, eventuali impurità e prodotti di reazione o costituenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto a contatto con acque destinate al consumo umano.

Al fine di costituire i primi elenchi positivi europei, è opportuno mettere a disposizione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») istituita dal regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo de l Consiglio (12), gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza, composizioni e costituenti o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza, composizioni e costituenti. Su tale base l’ECHA dovrebbe raccomandare degli elenchi complessivi alla Commissione. L’ECHA dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e costituenti dei primi elenchi positivi europei e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame degli elenchi nei 15 anni successivi alla loro adozione. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi positivi europei, l’ECHA dovrebbe formulare pareri in merito all’inclusione o alla rimozione di sostanze, composti e costituenti.».

3. Pagina 12, considerando 48:

anziché:

«Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di fissare una soglia per le perdite, stabilire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituire una procedura per presentare all’ECHA le domande per includere o rimuovere dagli elenchi positivi europei sostanze di partenza, composizioni o componenti, stabilire una marcatura per i prodotti a contatto con l’acqua, adottare una metodologia per misurare le microplastiche, modificare l’allegato III e modificare il valore di parametro per il bisfenolo A nell’allegato I, parte B.»,

leggasi:

«Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di fissare una soglia per le perdite, stabilire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituire una procedura per presentare all’ECHA le domande per includere o rimuovere dagli elenchi positivi europei sostanze di partenza, composizioni o costituenti, stabilire una marcatura per i prodotti a contatto con l’acqua, adottare una metodologia per misurare le microplastiche, modificare l’allegato III e modificare il valore di parametro per il bisfenolo A nell’allegato I, parte B.».

4. Pagina 13, considerando 49:

anziché:

«È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo all’adozione di metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti, di elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti nonché di procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali costituiti da tali sostanze di partenza, composizioni o componenti.»,

leggasi:

«È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo all’adozione di metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o costituenti, di elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti nonché di procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali costituiti da tali sostanze di partenza, composizioni o costituenti.».

5. Pagina 14, articolo 2, punto 11:

anziché:

«11) per “composizione” si intende la composizione chimica di metallo»,

leggasi:

«11) per “composizione” si intende la composizione chimica di metalli, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici».

6. Pagina 22, articolo 11, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;»,

leggasi:

«a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;».

7. Pagina 22, articolo 11, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, …»,

leggasi:

«b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti per ciascun gruppo di materiali, …».

8. Pagina 22, articolo 11, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:»,

leggasi:

«c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:».

9. Pagina 23, articolo 11, paragrafo 4, primo comma:

anziché:

«Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui è autorizzato l’uso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).»,

leggasi:

«Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui è autorizzato l’uso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).».

10. Pagina 23, articolo 11, paragrafo 5, primo comma:

anziché:

«Ai fini dell’inclusione o della rimozione dagli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza composizioni o componenti, gli operatori economici o le autorità pertinenti presentano domande all’ECHA.»,

leggasi:

«Ai fini dell’inclusione o della rimozione dagli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza composizioni o costituenti, gli operatori economici o le autorità pertinenti presentano domande all’ECHA.».

11. Pagina 55, allegato V, punto 3, lettera a):

anziché:

«a) componenti organici figuranti nell’elenco positivo europeo dei componenti che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);»,

leggasi:

«a) costituenti organici figuranti nell’elenco positivo europeo dei costituenti che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);».

12. Pagina 55, allegato V, punto 3, lettera b):

anziché:

«b) componenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano; o»,

leggasi:

«b) costituenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano; o».

13. Pagina 55, allegato V, punto 3, lettera c):

anziché:

«c) componenti inorganici.»,

leggasi:

«c) costituenti inorganici.».

14. Pagina 56, allegato V, punto 5, tabella 1, colonna 1, voce 4:

anziché:

«Elenco positivo europeo dei componenti per materiali cementizi»,

leggasi:

«Elenco positivo europeo dei costituenti per materiali cementizi».

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