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Proposta di Legge Modifiche TUA | Controllo emissioni odorigene

Controllo emissioni odorigene

Proposta di Legge Modifiche TUA | Controllo emissioni odorigene

Atto c. 1440 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

Status
11 dicembre 2018: Presentato alla Camera
17 novembre 2020: In corso di esame in commissione

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Estratto Proposta di Legge (C. 1440)

 Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter), dopo la parola: « rumore » è inserita la seguente: « , odori »;
b) alla lettera i-septies), dopo la parola: « rumore, » è inserita la seguente: « odori, »;
c) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:
v-novies) odore: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l’olfatto;
v-decies) sostanza odorigena: sostanza volatile, o miscuglio di sostanze volatili, in grado di emettere odore di intensità misurabile in unità olfattometriche al metro cubo (u.o./m3);
v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l’uso legittimo dell’ambiente avendo un impatto olfattivo negativo sulle persone
determinato da una concentrazione al recettore superiore a 1 u.o./m3 nelle aree urbanizzate o a 3 u.o./m3 negli altri luoghi, con durate prevalentemente maggiori di un’ora e che si verifica in totale per un tempo superiore al 2 per cento delle ore in
un anno.

Art. 2. (Modifica all’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « m-bis) se l’attività comporta l’utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata e adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene, i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. Tali misure sono aggior- nate a ogni modifica sostanziale dell’impianto e sono approvate dall’autorità competente.

Art. 3. (Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con proprio decreto provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre specifici limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l’olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI EN 13725:2004.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l’analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, quali le indagini di campo di cui alla norma tecnica UNI EN 16841-1:2017, e i criteri di validità per questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.

Art. 4. (Modifica all’allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del punto 1, dopo la parola: « rumore, » sono inserite le seguenti: « emissione di sostanze odorigene, »;
b) alla lettera c) del punto 5, dopo la parola: « rumori, » sono inserite le seguenti: « sostanze odorigene.

Art. 5. (Modifica all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo il comma 11-bis dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: « 11-ter. Le autorizzazioni concernenti impianti aventi emissioni areali o puntuali di sostanze odorigene, stoccaggi o trattamenti che possono generare emissioni odorigene, quali impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, devono individuare anche le modalità per la
gestione degli odori e per la loro eliminazione ».

Art. 6. (Modifiche all’articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa regionale prevede misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti misurati al recettore. Tali misure comprendono anche, in base alle caratteristiche degli impianti e alle attività presenti nello stabilimento nonché alle caratteristiche della zona interessata: »;
b) al comma 2:
1) le parole: « può elaborare indirizzi » sono sostituite dalle seguenti: « elabora indirizzi per uniformare i metodi e i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti »;
2) le parole: « possono essere previsti » sono sostituite dalle seguenti: « sono previsti ».

Art. 7. (Modifiche all’allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione « Aria » è aggiunto, in fine, il seguente punto: « 13-bis. Sostanze odorigene »;
b) alla sezione « Acqua » è aggiunto, in fine, il seguente punto: « 13-bis. Sostanze odorigene ». Art. 8.
(Modifica all’articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Il comma 13 dell’articolo 29-quater- decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « 13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a:
a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione;
b) coprire gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dall’ISPRA e dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con particolare attenzione all’attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell’aria ambiente previste dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Fonte: Camera dei Deputati

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