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Relazione CE Responsabilità per danno prodotti difettosi

Relazione  CE  Responsabilit  danno  prodotti difettosi

Relazione CE Responsabilità per danno da prodotti difettosi | Direttiva 85/374/CEE

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva 85/374/CEE )

Bruxelles, 07.05.2018

La valutazione della Commissione si basa su uno studio esterno, i cui risultati vengono analizzati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

La valutazione ha mirato a stabilire:

Estratto

Da oltre tre decenni, la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ("la direttiva") assicura che i produttori siano responsabili dei prodotti difettosi nei confronti dei consumatori. Al momento della sua adozione nel 1985, la direttiva rappresentava uno strumento ambizioso e moderno, che ha richiesto sostanziali adattamenti dei codici civili degli Stati membri.

La direttiva è stata uno dei primi atti normativi dell'UE esplicitamente dedicati alla protezione dei consumatori. Ha introdotto il concetto di responsabilità oggettiva, in virtù della quale i produttori sono responsabili dei prodotti difettosi indipendentemente dal fatto che il difetto sia o meno dovuto a colpa del produttore. La direttiva mira inoltre a contribuire alla crescita economica garantendo un contesto giuridico stabile di concorrenza equa che consenta alle aziende di immettere sul mercato prodotti innovativi.

La direttiva integra la legislazione dell'UE sulla sicurezza dei prodotti e il cosiddetto "nuovo approccio" alla sicurezza dei prodotti. Introdotto contemporaneamente alla direttiva, il "nuovo approccio" mira a prevenire gli incidenti istituendo regole di sicurezza comuni che consentono il regolare funzionamento del mercato unico dei beni e la riduzione dell'onere amministrativo. La direttiva costituisce la rete di sicurezza per i casi in cui gli incidenti si verificano comunque.

Il 2018 non è il 1985: l'UE e le sue norme in materia di sicurezza dei prodotti si sono evolute, così come l'economia e le tecnologie. Molti prodotti oggi disponibili presentano caratteristiche che negli anni '80 erano considerate fantascientifiche. Le sfide che ci troviamo ad affrontare ora, e che si faranno ancora più pressanti in futuro, comprendono, per citarne solo alcune, la digitalizzazione, l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza.

La crescita esponenziale della potenza di calcolo, la disponibilità di dati e i progressi compiuti sul fronte degli algoritmi stanno facendo dell'intelligenza artificiale (IA) in particolare una fra le tecnologie più importanti del 21º secolo. La Commissione ha adottato la sua comunicazione dal titolo "Ottimizzare i vantaggi dell'intelligenza artificiale" al fine di garantire una risposta politica coerente, in grado anche di affrontare le difficoltà giuridiche del caso. La sicurezza dei prodotti e la responsabilità per danno da prodotti difettosi - qualora vi sia un danno - rappresentano un unico aspetto essenziale della ricerca di una risposta politica che consenta alle società, alle imprese e ai consumatori europei di trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale.

Dato che la direttiva non è mai stata valutata dalla sua entrata in vigore, e alla luce di questi recenti sviluppi tecnologici, la Commissione ha provveduto a valutarla al fine di verificarne l'efficacia. La valutazione tiene conto fra l'altro dei recenti sviluppi tecnologici, e mira più specificamente a determinare se la direttiva:

La valutazione ha inoltre mirato a stabilire se la direttiva nel suo formato attuale risponda ancora alle sue finalità. Risponde in maniera adeguata alle sfide poste da dispositivi sempre più autonomi e dalla cibersicurezza? E per quanto riguarda la sostenibilità e il raggiungimento di un'economia circolare? La direttiva scoraggia senza necessità i produttori dall'immettere prodotti innovativi sul mercato? Oppure, al contrario, dissuade i fabbricanti dall'immettere sul mercato prodotti difettosi e non sicuri? In un mondo in evoluzione, è ancora in grado di tutelare i danneggiati?

La valutazione ha dimostrato che, sebbene i prodotti siano oggi molto più complessi che nel 1985, la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi continua a rappresentare uno strumento adeguato.

È tuttavia necessario chiarire l'interpretazione giuridica di determinati concetti (come prodotto, produttore, difetto, danno e onere della prova) ed esaminare attentamente alcuni prodotti, come quelli farmaceutici, che possono rappresentare una sfida per l'efficacia della direttiva.

Inoltre, un'analisi preliminare delle tecnologie digitali emergenti e del modo in cui esse influenzano il funzionamento della direttiva ha sollevato vari interrogativi. Alla luce di queste conclusioni, la Commissione condurrà un'ampia consultazione per raggiungere un'intesa comune con tutti i portatori di interessi. L'obiettivo consiste nel formulare orientamenti dettagliati su come applicare la direttiva oggi. La consultazione consentirà inoltre di valutare in quale misura le tecnologie digitali emergenti possano essere adeguatamente trattate dalla direttiva attuale. Gli orientamenti in questione e la valutazione ci aiuteranno a preparare il terreno per un quadro di responsabilità per danno da prodotti difettosi adatto alla rivoluzione industriale digitale.

Il nostro obiettivo consiste nel garantire che:

(i) l'UE continui a disporre di un regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi in grado di promuovere l'innovazione;
(ii) i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano sicuri ; e
(iii) le persone che hanno subito danni a causa di prodotti difettosi possano chiedere un risarcimento in caso di incidente.

Abbiamo una responsabilità nei confronti sia delle imprese sia dei danneggiati: questo è il nostro punto di riferimento. Dobbiamo gestire i cambiamenti tecnologici in vista con attenzione e buon senso se vogliamo raggiungere entrambi gli obiettivi.

Fonte: Commissione Europea
{SWD(2018) 157 final} - {SWD(2018) 158 final}

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