Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo / Update Rev. Maggio 2024
ID 9552 | Update Rev. 2.0 del 04.05.2024
Documento sulla normativa relativa alla spedizione di rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 ed il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 in vigore dal 20 Maggio 2024.
Pubblicato nella GU L 2024/1157 del 30.4.2024, il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Il regolamento - composto da 86 articoli e 13 allegati - rivede la disciplina vigente in materia e stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.
Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell’UE da paesi terzi o esportati dall’UE verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se convenuto e autorizzato nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all'esportazione, i notificatori all'interno dell'UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente.
Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei "rifiuti verdi" continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.
Il testo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE. Il regolamento riveduto introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall'UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato.
I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all'OCSE nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.
Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026.
Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:
a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio;
d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37);
h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.
3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5
4. Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.
5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36.
[...]
Articolo 4 Quadro procedurale generale
1. Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.
2. Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:
a) i rifiuti elencati nell’allegato IV;
b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV;
c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A;
d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da:
i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto;
f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi.
3. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.
4. Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18:
a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B;
b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A.
5. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;
b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova.
[...]
_________
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.
Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:
a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.
Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.
Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.
Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.
L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti attua nel contesto del diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE.
Le procedure di spedizione dipendono dal tipo di rifiuto, dalla sua destinazione e dal trattamento cui è sottoposto.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti («regolamento sulle spedizioni di rifiuti») attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante).
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti:
- tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi;
- importati nell’UE da paesi terzi;
- esportati dall’UE verso paesi terzi;
- in transito nel territorio dell’UE, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi (Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019), spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del del 21 ottobre 2009), talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc.
Articolo 1 Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;
d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.
5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.
Con la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica.
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. (GU L 190/1 del 12.07.2006)
Modifiche:
- Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (L 309 7 27.11.2007)
- Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 (L 188 7 16.7.2008)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (L 87 109 31.3.2009)
- Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (L 97 8 16.4.2009)
- Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (L 140 114 5.6.2009)
- Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 (L 119 1 13.5.2010)
- Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 (L 182 2 12.7.2011)
- Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione del 16 febbraio 2012 (L 46 30 17.2.2012)
- Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (L 79 19 21.3.2013)
- Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (L 330 1 10.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 135 27.6.2014)
- Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (L 332 15 19.11.2014)
- Regolamento (UE) n. 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 (L 294 1 11.11.2015)
- Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 (GU L 433/11 del 22.12.2020)
Rettificato da:
- Rettifica, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
- Rettifica, GU L 145 del 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
- Rettifica, GU L 334 del 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 277 del 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 90 del 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
- Rettifica, GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)
A norma degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, è vietata l'esportazione di rifiuti per un'operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA, nonché l'esportazione di rifiuti pericolosi provenienti dall'UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE.
Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
Sezione 1 Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Articolo 36 Divieto di esportazione
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
3. Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.
Procedure di controllo
Sono previste due procedure di controllo per le spedizioni di rifiuti, vale a dire:
1. gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, che sono normalmente applicabili alle spedizioni di recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti dell’«elenco verde» non pericolosi, come la carta o le materie plastiche) o IIIA, e
2. la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per altri tipi di spedizioni di rifiuti, tra cui:
- le spedizioni di rifiuti elencate nell’allegato IV (rifiuti dell’«elenco ambra» contenenti componenti sia pericolosi che non pericolosi) o nella parte 2 dell’allegato V (Elenco europeo dei rifiuti, ad esempio rifiuti provenienti da estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali), e
- spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti elencati nell’allegato III («elenco verde»).
Altre disposizioni
- Tutte le parti coinvolte devono garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali, durante tutto il processo di spedizione e quando questi sono recuperati o smaltiti.
- La procedura di notifica richiede il preventivo consenso scritto delle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paese di spedizione, paese di transito e paese di destinazione) entro 30 giorni.
- Il notificatore ha il dovere di riprendere le spedizioni di rifiuti considerate illegali o che non possono essere effettuate come previsto (compreso il recupero o lo smaltimento dei rifiuti).
Sistemi di ispezione
La legge è stata modificata nel 2014 per rafforzare i sistemi di controllo dei paesi dell’UE. Essa stabilisce i requisiti minimi di ispezione con particolare attenzione ai flussi di rifiuti problematici (come i rifiuti pericolosi e i rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati non conformemente). I paesi dell’UE dovranno predisporre piani di ispezione entro il 2017.
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Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | Maggio 2024 | Regolamento (UE) 2024/1157 | Certifico Srl |
1.0 | Aprile 2024 |
Aggiornamento: Revisione del Regolamento spedizioni di rifiuti Aggiornamenti grafici |
Certifico Srl |
0.0 | Marzo 2019 | --- | Certifico Srl |
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