Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
ID 8819 | Update 05 Aprile 2023
Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2023
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2009/48/CE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione del 22 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195/43 del 23.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190/96 del 31.5.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 405/14 del 16.11.2021). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 96/85 del 5.4.2023). Entrata in vigore: 05.04.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
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Vedi sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2009/48/CE Giocattoli a Aprile 2023
Consolidato con:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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CEN |
EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
05.04.2023 |
EN 71-1:2014 Nota 2.1 |
28.2.2019 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-2:2020
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05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-4:2020
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05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
05.04.2023 |
EN 71-5:2013 Nota 2.1 |
31.5.2016
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova |
05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli - parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
05.04.2023 |
EN 71-8:2011 |
28.2.2019 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma armonizzata "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:
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05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-13:2021+A1:2022 |
05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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CEN |
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico |
05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
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Cenelec |
IEC 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2020/A11:2020
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05.04.2023 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 Norma pubblicata: 05.04.2023 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3:In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
_______
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
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