Ambiente

Direttiva 92/104/CEE

Direttiva 92 104 CEE

Direttiva 92/104/CEE

del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 404 del 31/12/1992 pag. 0010 - 0025

Entrata in vigore: 7 dicembre 1992

La direttiva riguarda le industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee, comprese la prospezione e la preparazione delle materie estratte per la vendita. Non riguarda le successive attività di trasformazione delle materie estratte.

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro garantisce che: 

Deve essere compilato un documento di sicurezza e di salute da parte del datore di lavoro, responsabile dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute, che dimostri che i rischi cui sono esposti i lavoratori sono valutati e che il luogo di lavoro è sicuro. Quando sono presenti i lavoratori di altre imprese, il documento dovrebbe inoltre evidenziare gli obiettivi delle procedure di coordinamento e di attuazione.

Inoltre, il datore di lavoro:

...

Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è la dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 3 Obblighi generali

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2. Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute», comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:

- i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;

- le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

- i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

3. Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali, nonché le situazioni di grave pericolo.

Articolo 4 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive

Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività:

- per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

- per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

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Modificata da:

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007

Atto di recepimento IT:

Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

Collegati:

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