Decreto ministeriale 21 aprile 1993
Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo).
Emanato da: Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
G.U. n. 101 del 03/05/1993 S.O. n. 43
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Art. 1.
Sono approvate e pubblicate, in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo):
1) UNI-CIG 7129 - Edizione gennaio 1992 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione:
a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 – edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7 giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973, n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle istallazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);
b) in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas, per le istallazioni degli apparecchi funzionanti a gas combustibile, privi – sul piano di lavoro – del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione, di cui al punto 3 della norma UNI-CIG 7129 (edizione gennaio 1992), devono essere maggiorate nella misura del 100%, con un minimo di 200 cmq.
2) UNI-CIG 9891 - Edizione dicembre 1991 – Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua.
3) UNI-CIG 9891/FA. 1 - Edizione novembre 1992 – Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili d’acciaio inossidabile a parete continua - Foglio di aggiornamento n. 1.
4) UNI-CIG 9892 - Edizione dicembre 1991 – Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL - Prescrizioni di sicurezza.
5) UNI-CIG 7135/FA. 2 - Edizione aprile 1993 – Apparecchi di cottura - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 2.
In relazione a quanto previsto dalla citata direttiva 90/396/CEE, gli apparecchi di cottura, privi – sul piano di lavoro – del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, dovranno essere dotati di una etichetta di avvertenza, di misura minima 150 mm x 100 mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura «QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTI CON VENTILAZIONE MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21 APRILE 1993».
6) UNI-CIG 7271/FA. 2 - Edizione dicembre 1991 – Caldaie ad acqua funzionanti con bruciatore atmosferico - Dispositivi di controllo della evacuazione dei prodotti della combustione - Prescrizioni di sicurezza.
Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 21 aprile 1993
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