Decreto 15 giugno 2016
Nuovi limiti a sostanze pericolose nei giocattoli
Modifiche all’allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione
del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.
Modifiche all’allegato A appendice C, del Decreto Legislativo n. 54 del 2011 (Attuazione Direttiva giocattoli 2009/48/CE) e relativa entrata in vigore.
1. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del 2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal 24 maggio 2017:
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Formammide | 75-12-7 | 20 μg/m 3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)» |
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005». |
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1) |
55965-84-9 | 1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
5-cloro-2-metil-isotiazolin- 3 (2H)-one |
26172-55-4 | 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
2-metilisotiazolin-3(2H)- one |
2682-20-4 | 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli». |