Interpello ambientale 02.10.2024 - Promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
ID 19569 | 09.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 09.10.2024
Con nota acquisita con prot. n. 176572 del 02/11/2023 codesta Provincia - Direzione Ambiente Viabilità 1 - ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta a quanto dappresso:
Dalla lettura delle modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l’impiego di energie rinnovabili l’interpellante espone che sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali ritiene necessario un confronto questo Ministero onde evitare errori nell’applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.
Nello specifico l’istante fa riferimento all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che recita:
“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]
c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
Dalla lettura dell’articolo l’esponente rappresenta che non parebbe chiaro se:
1) tutte le aree che “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi aree idonee, a prescindere dall’appartenenza a una delle casistiche menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure se
2) le aree “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” siano da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)
oppure ancora se
3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano comunque idonee anche se “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
oppure, infine
4) se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano da considerarsi idonee a patto che non siano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”
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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee
- le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, e se ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo;
- le aree di cui alla lettera c ter), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021.
Fonte: MASE
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