Interpello ambientale 24.06.2024 - Combustibili ammessi in un impianto post-combustore
ID 22690 | 08.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 24.06.2024
Con l’atto di interpello indicato in oggetto l’associazione di categoria Confindustria richiede se gli impianti di post-combustione utilizzati per il trattamento termico delle emissioni ricadano nella nozione di “impianto” prevista dall’art. 268 del Dlgs 152/2006. Ciò al fine di determinare, nell’ottica interpretativa dell’interpellante, se il combustibile utilizzato in un impianto di post-combustione sia soggetto alle norme della parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relative ai combustibili.
Al riguardo, l’art. 268 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ha previsto una definizione estremamente estesa di “impianto”, inteso come “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio”.
Tale definizione è finalizzata a garantire che tutti i dispositivi e sistemi, comunque denominati, i quali (anche svolgendo specifiche funzioni) concorrono al ciclo produttivo dello stabilimento siano inclusi nell’istruttoria autorizzativa e sottoposti alle norme previste per gli impianti dalla parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Sul piano della tutela ambientale questa impostazione si fonda sulla ratio di garantire che tutti i dispositivi e sistemi che, in vario modo, influenzano l’assetto emissivo di uno stabilimento possano essere oggetto di prescrizioni e controlli finalizzati ad assicurare la conformità delle emissioni.
Non forniscono una diversa lettura l’art. 273, comma 15, e l’art. 273bis, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 secondo cui l’impianto di post-combustione (“ove non gestito come impianto indipendente di combustione”) non ricade tra i grandi impianti di combustione e tra i medi impianti di combustione. Tali norme hanno il solo effetto di applicare agli impianti di post-combustione la disciplina generale degli impianti contenuta nella parte quinta del Dlgs 152/2006 piuttosto che la disciplina specifica dei grandi e medi impianti di combustione.
In questo quadro, pertanto, un impianto destinato a svolgere, nel complessivo ciclo produttivo di uno stabilimento, la funzione del trattamento delle emissioni ricade automaticamente nella nozione di impianto prevista dall’art. 268 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed è soggetto alle norme previste per gli impianti dalla parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 pertinenti alla tipologia impiantistica del caso.
Fonte: MASE
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