Interpello ambientale 20.08.2024 - Utilizzo biochar in impianti di compostaggio
ID 22443 | 20.08.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
...
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 20.08.2024
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la provincia autonoma di Bolzano chiede chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo. In particolare l’istante evidenzia che “Dagli impianti Heizwerk Vierschach Srl (Centrale termo-elettrica a biomassa di Versciaco) e Fernheizwerk Laas – Eyrs (Centrale termica di Lasa) per il teleriscaldamento vengono prodotti gas e calore secondo un processo di gassificazione in più fasi (CraftWERK CW 1800, tecnologia SynCraft Engineering) della materia prima (legno), che viene trasformata in gas e prodotti solidi. Il gas alimenta di seguito un motore per la produzione di corrente elettrica e calore. I residui solidi sono costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)” e che il biochar potrebbe essere utilizzato in impianti di compostaggio e in impianti per la produzione di calcestruzzo. La Provincia chiede chiarimenti su
- sulla possibilità del utilizzo del biochar in impianto di compostaggio
- sulla possibilità di utilizzare il biochar nella produzione di calcestruzzo
- sulla possibilità in generale di riutilizzare un sottoprodotto in sostituzione di una materia prima
- sull’applicazione dei limiti previsti in Austria per la qualifica come sottoprodotto
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante “Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”;
- Regolamento UE 1009/2019.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del biochar, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 106952 del 10/06/2024 e fornito con nota prot. n. 131620 del 16/7/2024 è emerso quanto segue.
Nel primo quesito, lettera a) la Provincia chiede se “nel caso fosse impiegato come sottoprodotto in miscela di compostaggio (punto 1), il biochar debba avere le caratteristiche stabilite dal D.Lgs. 75/2010 e dal Reg. UE 1009/2019 (in particolare limiti IPA, si veda di seguito tabella con i limiti previsti dalla normativa e dai tre schemi di certificazione volontaria IBI (USA e Canada), EBC (EU), BQM (UK))”.
A riguardo appare utile evidenziare che la Provincia di Bolzano dichiara che, a seguito del processo di gassificazione in più fasi, che interessa gli impianti Heizwerk Vierschach Srl (Centrale termo-elettrica a biomassa di Versciaco) e Fernheizwerk Laas – Eyrs (Centrale termica di Lasa), si ottengono, tra gli altri, “i residui solidi costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)”.
In merito si fa presente che al punto 16 dell’allegato 2 del D.Lgs. n.75/2010 “Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”, (così come modificato dal DM 22/06/2015), il biochar è stato individuato come prodotto ammendante. Tale ammendante è ottenuto dal “Processo di carbonizzazione di prodotti e residui di origine vegetale provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura, oltre che da sanse di oliva, vinacce, cruscami, noccioli e gusci di frutta, cascami non trattati della lavorazione del legno, in quanto sottoprodotti delle attività connesse. Il processo di carbonizzazione è la perdita di idrogeno, ossigeno e azoto da parte della materia organica a seguito di applicazione di calore in assenza, o ridotta presenza, dell’agente ossidante, tipicamente l’ossigeno. A tale decomposizione termochimica è dato il nome di pirolisi i piroscissione. La gassificazione prevede un ulteriore processo ossidoriduttivo a carico del carbone prodotto da pirolisi.”
Pertanto, qualora il carbone vegetale che residua dal processo di gassificazione in più fasi per il teleriscaldamento sia prodotto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.75/2010, in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento e alla qualità del prodotto ottenuto, esso può essere qualificato come biochar.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
Collegati