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Interpello ambientale 28.07.2023 - PAS per impianti alimentati da energia rinnovabile

Interpello ambientale 28 07 2023   PAS per impianti alimentati da energia rinnovabile

Interpello ambientale 28.07.2023 - PAS per impianti alimentati da energia rinnovabile 

ID 20576 | 13.10.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 28.07.2023

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da energia rinnovabile ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii. ed art. 20, comma 8, D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. – Aree idonee. Istanza di interpello ambientale Comune di Monteleone di Puglia.

Con riferimento alla nota prot. n. 2174 del 3/5/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 3 maggio 2023, con cui codesto Comune chiede una interpretazione autentica da parte di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si chiarisce quanto segue.

PREMESSE

In data 13 giugno 2022 è stata acquisita al protocollo n. 3153 del Comune di Monteleone di Puglia una istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) della Società Agricola Agripiemme s.r.l. con la quale si è denunciato quanto segue:

- la Società Agricola Agripiemme s.r.l. risulta proprietaria del terreno ubicato in agro di Monteleone di Puglia e riportato in catasto al Foglio 18 particelle 488-490, esteso per ha 6,95 e tipizzato dal vigente strumento urbanistico come agricolo;
- in adiacenza al predetto terreno è stato installato, ormai da lunghissimo tempo, un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile (e precisamente, un aerogeneratore della potenza di 2 MW) in proprietà della Daunia Monteleone s.r.l., realizzato e tuttora in esercizio in forza dell’Autorizzazione Unica Regionale n. 114 del 2/5/2011: l’area di sedime dell’installato impianto risulta accatastata come D - industriale;
- sul terreno di proprietà di cui sopra la Società Agricola Agripiemme s.r.l. intende realizzare un impianto fotovoltaico, con moduli a terra della potenza complessiva di 4 MW;
- il terreno sul quale la Società Agricola Agripiemme s.r.l. intende realizzare il predetto impianto ricade nella fascia dei prescritti 500 m dall’esistente impianto industriale per la produzione di energia e sul medesimo fondo non sussistono vincoli ai sensi della seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con nota prot. comunale n. 3363 del 24/6/2022, il Comune ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006, chiedendo a questo Ministero di voler chiarire se «ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., possano ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio».

Nelle more della risposta, il Comune inibiva alla Società Agricola Agripiemme s.r.l. di effettuare l’intervento di cui alla PAS in oggetto.

Con risposta nostro prot. n. 32613 del 6/10/2022, questo Ministero chiariva come «possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento».

Nel seguito dell’istruttoria il Comune riscontrava che l’area sulla quale la Società Agricola Agripiemme s.r.l. intendeva realizzare il progettato impianto fotovoltaico risultava essere interessata dalla presenza di vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) [e, più precisamente, 6.1.1 = Versanti; 6.1.2 = Reticolo idrografico; 6.2.1 = Boschi, aree di rispetto dai boschi], oltre che dal vincolo idrogeologico – ricadendo in area PAI PG2.

QUESTIONE

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:

1. Un’area classificata come “idonea” ai sensi della più volte citata previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D. Lgs. n. 199/2021 rimanga tale (e non possa quindi qualificarsi come inidonea all’installazione di impianti fotovoltaici) anche se gravata da vincoli o prescrizioni diversi da quelli di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio ex D. Lgs. n. 42/2004, come posti da strumenti di programmazione regionale (quali, in primis, il PPTR) o di pianificazione territoriale e settoriale, peraltro antecedenti l’emanazione delle sopra citate previsioni legislative:

2. La presenza di vincoli diversi da quelli di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) rende l’area ex lege idonea all’istallazione di impianti fotovoltaici e, conseguentemente, non rende necessaria l’acquisizione delle singole autorizzazioni, nulla-osta e/o assensi delle Autorità amministrative preposte ai singoli ed ulteriori vincoli presenti sull’area e, specificatamente, dell’autorizzazione paesaggistica, del nulla-osta forestale e del nulla-osta idrogeologico.

QUADRO NORMATIVO

1. D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)»:

- Art. 6 (rubricato «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile»), comma 9 bis:
«9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro- voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.».

2. D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:

- Art. 20 (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), comma 8, lett. c-ter:
«8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

3. Parte Seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

PARERE

Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio, con nota prot. n. 2174 del 3/5/2023, in merito all’applicazione dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, Disciplina transitoria aree idonee impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Riguardo al tale richiesta, si osserva quanto di seguito riportato, anticipando che l’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in valutazione appare condurre alla conclusione in virtù della quale l’individuazione di aree idonee ex lege trovi immediata e incondizionata applicazione.

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l’esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti posti dall’Europa.

Nell’ambito di tale strategia, si inserisce per l’appunto l’intervento normativo di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, teso a prevedere un novero rilevante di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l’installazione delle fonti rinnovabili attraverso un approccio semplificativo che possa consentire lo sviluppo delle rinnovabili in maniera più armonica ed efficace su tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati.

Nel delineato contesto, ruolo rilevante deve per l’appunto ascriversi al percorso condiviso di individuazione di aree e superfici idonee per l'installazione di impianti FER, aree sulle quali sono previste procedure abilitative accelerate e semplificate per l’installazione degli impianti. La finalità perseguita è quella di promuovere gli investimenti in nuova capacità rinnovabile, garantendo un quadro autorizzativo omogeneo e rapido, che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito, convergendo verso la decarbonizzazione in condizioni di sicurezza.

Tale prospettiva, è divenuta ancor più stringente alla luce dell’intervenuta crisi energetica e della conseguente necessità di intraprendere molteplici azioni per affrontare l’emergenza e sostenere la più ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento, in particolare accelerando al massimo sulle rinnovabili. E’ proprio in tale contesto che si inserisce la previsione delle aree immediatamente idonee, di cui al citato art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021, nonché la relativa estensione per effetto delle modifiche introdotte dai più recenti interventi normativi1.

Muovendo dalle considerazioni che precedono, e dunque dalla ratio che fonda la individuazione di tali aree, l’adesione all’assunto secondo cui nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale continuerebbero a trovare applicazione i piani e i provvedimenti regionali e locali in vigore, finirebbe con il tradursi in una sorta di interpretatio abrogans della disposizione in rassegna, pregiudicando di fatto, in ultima analisi, il perseguimento delle finalità di semplificazione e accelerazione, per converso, alla medesima sottesi.

Un differente approccio interpretativo, teso viceversa a sostenere l’immediata applicabilità della norma primaria in questione, cui si perviene tenendo conto delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire individuando (transitoriamente e in via immediata) aree da considerarsi ad alto potenziale di installazione, appare del resto supportato dalla lettera del predetto art. 20, comma 8, che nel delineare siffatte aree, “nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti (…)”, esplicitamente rinvia alle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero, realizzare “una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Né, in senso contrario a siffatta interpretazione, sembra che valore dirimente possa attribuirsi a quanto disposto nelle previsioni del d.lgs. 199/2021, nella parte in cui prevedono tempistiche e valutazioni propedeutiche e imprescindibili all’individuazione delle aree idonee, di cui, nello specifico, ai commi 1 e 3 dell’art. 20 in esame.

A ben vedere, infatti, il legislatore statale, nel prefigurare relativamente ad un periodo temporale transitorio fattispecie di aree da considerarsi idonee tout court, ha tenuto debitamente conto di quegli stessi principi ed esigenze (quali minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio) cui dovrà conformarsi la disciplina - a regime- in materia di aree idonee.

Tanto premesso, nel ribadire l’immediata e temporanea2 applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame.

Fonte: MASE

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