Comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti / Disciplina - modello
ID 20310 | 02.09.2023 / In allegato Documento completo e modello .doc/pdf
Pubblicato nella GU n. 204 del 1° settembre 2023, il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in vigore dal 16 settembre 2023.
Il presente documento illustra gli aspetti principali del regolamento in ordine alla comunicazione di inizio delle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti, fornendo in allegato il modello di comunicazione, in formato .doc compilabile ed in formato. pdf.
Il regolamento ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili per gli operatori al fine di svolgere attività di operazioni di preparazione per il riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti. La norma consente anche il perseguimento degli obiettivi definiti dalla CE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.
Il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 definisce ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni.
Operazioni di preparazione per il riutilizzo
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 5.
La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.
Il prodotto ottenuto dalle operazioni è munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE», apposta dall’operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili
Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime
Classe Merceologica (CM) |
Codice EER |
Descrizione |
Quantità [t/a] |
1 |
200307, 200138, 200139, 200140 |
Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti |
100 |
2 |
200307, 200138, 200139, 200140 |
Mobili e cucine a gas e loro componenti |
100 |
3 |
200307, 200138, 200140 |
Reti e materassi |
10 |
4 |
200307 |
Pneumatici per biciclette |
10 |
5 |
200307, 200138, 200139, 200140 |
Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti |
100 |
6 |
200307, 200138, 200139, 200140 |
Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.) |
100 |
7 |
200110, 200111 |
Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini |
200 |
8 |
200138,200139, 200140, 170201, 170203, 170402, 170405 |
Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti |
100 |
9 |
200138, 200139, 200140 |
Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti |
200 |
10 |
200140 |
Pentole padelle e stoviglie |
100 |
11 |
170102, 170103, 170201, 200138 |
Pavimenti, rivestimenti, ceramiche |
500 |
12 |
170201,170202, 170203,200102, 200138,200139, 200140 |
Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti |
10 |
13 |
020104, 020110 |
Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre |
100 |
Condizioni specifiche:
(a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l’igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
- carica aerobica mesofila < 10 6 /g
- streptococchi fecali < 10 2 /g
- salmonella assenti su 20 g.
(b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.
Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime
Classe Merceologica (CM) |
Codice CER |
Descrizione |
Quantità [t/a] |
14 |
160214 160216 200136 |
Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. |
500 |
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.
[...]
Comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo
L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119.
Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.
- il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’allegato 1 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119.
Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:
a) l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
b) il titolo di godimento dell’immobile;
c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
d) l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall’inquinamento acustico e delle norme antincendio;
e) la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).
Alla relazione sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all’allegato 2 del Decreto 10 luglio 2023 n. 119 e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà .
L’amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.
Se l’amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all’esercizio delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, può richiedere all’impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, necessarie per l’approvazione, subordinando l’approvazione stessa all’accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.
In sede di controllo successivo, nel caso in cui l’amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell’amministrazione.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati.
_______________
Modello Comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti (in allegato formato .doc/pdf)
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