Interpello ambientale 08.08.2023 - Realizzazione impianto agro-voltaico
ID 20286 | 31.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 08.08.2023
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)».
Richiesta di interpretazione autentica.
Con riferimento alla nota prot. n. 637 del 17/2/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 17 febbraio 2023, con cui codesto Comune chiede una interpretazione autentica da parte di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, si chiarisce quanto segue.
PREMESSE
È pervenuto presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Montemurro una richiesta di P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza nominale di 19,97 Mwp e potenza di immissione pari a 16 MW da ubicare su terreni individuati, dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale, in «Zona Extraurbana» (agricola).
Dette aree sono definite dalla Norme di Attuazione, allegate al vigente Regolamento Urbanistico, come aree territoriali riservate principalmente all’esercizio dell’agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell’equilibrio idrogeologico del Sistema Naturalistico Ambientale.
Il progetto prevede l’installazione di n. 1364 strutture di sostegno in acciaio al carbonio galvanizzato, costituite da n. 24 moduli ciascuna, per complessivi n. 32736 moduli. L’impianto, inoltre, sarà corredato da n. 13 cabine di campo, n. 1 cavidotto utente MT e opere di connessione e adeguamento della stazione elettrica di utenza esistente collegata in antenna a 150 Kv alle SE E- Distribuzione già esistente denominata “Friel Montemurro”.
QUESITO
Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sul quesito che segue:
1. L’assenza dei requisiti indicati dal punto 3.2 delle “Linee Guida, Giugno 2022, in materia di Impianti agrivoltaici”, (documento prodotto dell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia), quali i beneficiari che realizzano il progetto: soggetto A – Impresa agricola singola o associata ; soggetto B – Associazione temporanea di imprese A.T.I. formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole, può, comunque consentire ad un soggetto di realizzare un impianto agro- voltaico in zona agricola attraverso la procedura P.A.S. di cui al D. Lgs. n. 28/2011?
2. Per la realizzazione di impianti da realizzare in aree classificate idonee, ai sensi art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, il limite “(…) di potenza fino a 10 MW” indicato al suindicato comma 9 bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, per l’utilizzo della procedura P.A.S. di cui al comma 1 del medesimo articolo, è da riferirsi ai soli impianti fotovoltaici oppure anche agli impianti agro-voltaici, ponendo per questi ultimi la sola condizione di “(…) non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”?
3. Una centrale elettrica può essere intesa quale “(…) aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale” alla quale riferirsi per la misurazione della distanza di 3 chilometri di cui al comma 9 bis art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di impianti in aree agricole classificate idonee ai sensi art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021?
Il dato normativo statuisce che l’impianto agro-voltaico debba essere ubicato a distanza di non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il progetto presentato del nuovo impianto agro-voltaico non prende a riferimento le aree a destinazione di cui sopra, ma, assume quale area a destinazione industriale un immobile adibito a centrale elettrica. La suddetta centrale elettrica può farsi rientrare nell’alveo delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale?
QUADRO NORMATIVO
1. D. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)»:
- Art. 6 (rubricato «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile»), comma 9 bis:
«9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro- voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.».
2. D. lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:
- Art. 20 (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), comma 8:
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».
3. Linee Guida in materia di Impianti agrivoltaici, giugno 2022, (documento prodotto dell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia):
- punto 3.2 (recante «Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto»):
«Una delle opzioni da prendere in considerazione è quella di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:
• Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell’attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L’azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell’energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all’agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).
• Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell’energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l’attività agricola prevalente ai fini PAC.».
PARERE
Tanto premesso, occorre rilevare quanto segue.
Con riguardo al primo quesito proposto, si ricorda che in base all’art. 6 co. 9bis del D. Lgs 28 del 2011, le disposizioni relative alla P.A.S «si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale».
In base al disposto di cui al richiamato art. 65, comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, risultano quindi sottoponibili a PAS gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
In questo contesto, le Linee guida in materia di Impianti agro-voltaici, prodotte dell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia nel giugno del 2022, individuano le caratteristiche che deve possedere un progetto agro-voltaico; le indicazioni ivi contenute risultano tutt’ora attuali e contribuiscono tra l’altro, anche ai fini dei presupposti per l’incentivazione pubblica di detti impianti, a titolo esemplificativo, a definire il perimetro dei soggetti che possono realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli.
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Con riguardo al secondo quesito, relativo ai limiti di potenza, il richiamato art. 6, comma 9 bis, del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 rubricato «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile», individua espressamente le condizioni da rispettare per la applicazione della P.A.S. prevista dalla disposizione, precisando che tale procedura si applica in tutti i casi in cui vengano in rilievo nuovi impianti fotovoltaici, e le relative opere connesse, di potenza fino a 10W, da realizzare «nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20» nonché impianti agro-voltaici «che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.».
Pertanto, appare chiaro, dalla interpretazione letterale della disposizione, come l’applicazione del limite di potenza, puntualmente previsto in 10W, sia da ricondurre esclusivamente ai «nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse», e che l’unico requisito prescritto dall’art. 6, comma 9 bis, del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, con riferimento agli impianti agro-voltaici «di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» deve essere individuato nella necessità che gli stessi «distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.».
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Con riguardo, infine, al terzo quesito relativo alla possibilità di qualificare quale area a destinazione industriale un immobile adibito a centrale elettrica, in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 9 bis, del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, prescrive l’obbligo che gli impianti agro-voltaici vengano situati a distanza di non più di tre chilometri da «aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, si osserva quanto segue.
In primo luogo, appare utile sottolineare come la destinazione d’uso attiene all’insieme delle funzioni, modalità e finalità di utilizzo di un determinato bene.
Le diverse destinazioni d’uso, previste in relazione a beni immobili e aree territoriali, sono descritte nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici, generali ed esecuti, predisposti dai diversi Enti territoriali e preordinati alla corretta gestione dell’attività di pianificazione del territorio.
La puntuale individuazione di «aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale» andrà, dunque, necessariamente ricercata nel novero delle disposizioni tecniche previste all’interno degli strumenti urbanistici, così come approvati ai diversi livelli di pianificazione territoriale.
Pertanto, la destinazione d’uso di una determinata porzione di territorio non potrà essere in alcun caso dedotta empiricamente in relazione alla presenza sulla stessa di un immobile adibito allo svolgimento di una specifica attività, quale che sia, industriale, artigianale o commerciale.
Tanto, in quanto, come anticipato, la destinazione d’uso di una determinata area è rinvenibile esclusivamente nel novero delle prescrizioni disposte dagli strumenti urbanistici vigenti, nell’ambito di un determinato territorio, diretti alla pianificazione urbanistica dello stesso.
Ne consegue che, dalla semplice e sola presenza di una centrale elettrica sita in una determinata area non è possibile desumere la specifica destinazione d’uso di quest’ultima.
Tanto, anche in ragione dell’assunto per il quale, a titolo di mero esempio, la centrale elettrica ben potrebbe essere stata costruita in violazione delle stesse norme prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.
In conclusione, appare agevole rilevare come la misurazione della distanza di tre chilometri prescritta «al comma 9 bis art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di impianti in aree agricole classificate idonee ai sensi art. 20 del d. lgs. n. 199/2021» non potrà essere rilevata con riferimento all’assunto per cui una centrale elettrica sia automaticamente individuata quale «area a destinazione industriale».
La presenza di una centrale elettrica costruita in una determinata zona, infatti, può far sorgere soltanto la potenziale presunzione che l’area su cui insiste risulti a destinazione industriale.
Tale presunzione, però, andrà necessariamente risolta e comprovata sulla base dell’esame e valutazione delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici che disciplinano la pianificazione territoriale dell’area in questione.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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