Interpello ambientale 05.05.2023 - VIA impianti fotovoltaici in aree dei SIN
ID 19796 | 12.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 05.05.2023
Con riferimento a quanto indicato in oggetto codesta Regione, con nota prot. 2127 del 20 gennaio 2023 acquisita in pari data al protocollo della scrivente al n. 8559/MiTE del 20 gennaio 2023 ha formulato istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto il disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono elevate a 10 MW.
In particolare, il citato comma 7-bis stabilisce che: “Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.
Nello specifico Codesta Regione ha chiesto di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra. In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Tutto ciò premesso, la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Fonte: MASE
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