Interpello ambientale 07.02.2023 / Deposito temporaneo prima della raccolta rifiuti tessili
ID 18930 | 08.02.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 07.02.2023
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del Decreto legislativo n. 152/2006, Confindustria ha richiesto in particolare, di:
- fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente;
- specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riportano nel seguito i riferimenti contenuti nel Decreto legislativo n. 152/2006 (TUA):
- gli articoli 178-bis e 178-ter, in materia di responsabilità estesa del produttore;
- l’articolo 183, comma 1, lettera g-bis), che definisce come regime di responsabilità estesa del produttore “le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”;
- l’articolo 185-bis, che circoscrive le condizioni per effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta, e che in particolare, al comma 1, recita: “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: … omissis…
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (…)”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
L’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, per come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 178-bis e 178-ter del TUA, in aderenza agli articoli 8 e 8-bis della Direttiva (UE) 2018/851, è finalizzata a rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti. Tali regimi, già esistenti per alcune tipologie di rifiuti, possono essere quindi istituiti per altre filiere per le quali emerge la necessità di costituire un sistema in grado di favorire il passaggio ad una economia circolare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sin dalla progettazione del prodotto.
Gli strumenti di programmazione comunitari e nazionali hanno già individuato alcune filiere come prioritarie e, tra queste, vi è anche quella riferibile al quesito posto.
Allo stato attuale, per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA; tuttavia, il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.
In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.
Pertanto, la locuzione “anche di tipo volontario” va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.
In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
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