Interpello ambientale 24.01.2023 - Concessione di derivazione d'acqua fluviale per uso energetico
ID 18851 | 27.01.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
Con nota acquisita con prot. n. 86207/MATTM del 04/08/2021, codesto Servizio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 29 del D.lgs. 152/2006 ad un caso particolare di rinnovo di una concessione idroelettrica.
In particolare codesto Servizio, ha rappresentato che:
- la concessione oggetto di rinnovo prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque (dal canale fugatore del superiore impianto di un’altra Società ovvero direttamente dal fiume Sesia, previa ricostruzione della traversa preesistente);
- nell’immediatezza sarebbe stata utilizzata la sola modalità di prelievo dal canale fugatore, mentre per quanto riguarda la presa diretta dal fiume, il proponente dichiarava di volerne rimandare ad un successivo momento l’utilizzo e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere;
- il proponente ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di istruire la pratica di rinnovo prevedendo entrambe le modalità di derivazione, ma subordinando l’efficacia della possibilità di captazione diretta dal fiume al vincolo della presentazione della relativa documentazione, da attuarsi solo nel caso in cui vi fosse l’effettiva intenzione da parte della Società medesima di ripristinare tale modalità di prelievo;
- la Provincia, ritenendo che, al fine di poter valutare la possibilità di rinnovo della concessione e l’eventuale mantenimento nel disciplinare di concessione di entrambe le modalità di prelievo originariamente previste, fosse necessario allegare il progetto completo delle opere inerenti la derivazione, descrivendo dettagliatamente quelle esistenti, le modifiche da apportare al fine di garantire il couso e quelle da ripristinare, ha richiesto nel merito parere alla Regione;
- le due modalità sono state utilizzate in passato grazie all’uso di un manufatto, asportato da oltre un trentennio a causa di eventi alluvionali e non più stato ripristinato, che consentiva il prelievo diretto dal corso d’acqua. L’opera è stata identificata all’interno degli elaborati grafici ma non è stata richiesta l’autorizzazione per realizzarla (autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 a modifica di impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) né sono stati forniti elementi tecnici relativi alla compatibilità ambientale. La Società ha chiesto, pertanto, che la procedura di Verifica di VIA fosse limitata alla sola modalità di prelievo dal canale di restituzione, che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quelle in essere, mentre la modalità di prelievo diretta dal fiume è un’eventualità si intende attuare all’occorrenza in un successivo momento. Quindi secondo quanto evidenziato dal proponente le richieste di autorizzazioni e dei necessari pareri, compresa la Verifica di VIA, saranno effettuate al momento dell’effettiva necessità di realizzare tale opera;
- la Provincia ha ribadito alla Società quanto stabilito dall’art. 29 c.1 del D.lgs. 152/2006: “i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge” e ha evidenziato che se lo scopo del proponente è quello di avere un provvedimento autorizzativo successivo alla chiusura del procedimento di verifica di VIA in corso, che comprenda entrambe le possibilità di derivazione, non solo quella già presente anche la futura, è necessario che il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA analizzi sotto il profilo degli impatti ambientali entrambe le opere di presa. La necessità di valutare gli impatti di entrambe le modalità di derivazione in questa sede è, a parere della Provincia, direttamente derivante anche dalla norma regionale che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale (LR 40/98) laddove dispone all’art. 4, comma 5 che: “Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”.
Ed ha posto i seguenti quesiti
1) se sia legittimo alla luce delle disposizioni contenute nell’art 29 del D.lgs. 152/2006 in sede di verifica di VIA e di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto, la richiesta della Società di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase senza aver espletato le necessarie verifiche degli impatti cumulativi, in ragione delle volontà espresse dalla stessa che “fino a quando risulta possibile prelevare le acque dallo scarico dell’impianto superiore, le opere per il prelievo diretto dal fiume non sarebbero necessarie e non verrebbero quindi realizzate”;
2) se, pertanto, la verifica di VIA e le ulteriori autorizzazioni relative alla modalità di presa diretta dal fiume possano essere rimandate in futuro ed eventualmente completate solo quando ricorrerà l’effettiva esigenza di riattivare la presa diretta del fiume.
In via preliminare si evidenzia che, ai sensi del disposto di cui all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’interpello in materia ambientale riguarda istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale e poiché il quesito formulato appare afferire alla modalità di applicazione della norma ad un caso concreto ne consegue che di seguito potranno essere fornite solo indicazioni di carattere generale la cui declinazione e applicazione al progetto decritto nell’interpello potrà essere effettuata esclusivamente dall’Autorità Competente nella fase istruttoria.
Inoltre, si rappresenta che il quesito afferisce anche all’applicazione della normativa in materia di rinnovo di concessioni idroelettriche e di alcune norme regionali, aspetti sui quali la scrivente direzione non è competente ad esprimersi.
Atteso quanto sopra richiamato, al fine di fornire elementi di riscontro ai quesiti posti, si evidenzia quanto segue:
- la VIA si configura come un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE);
- la finalità precipua della VIA è quella di stabilire, e conseguentemente governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. I giudizi di compatibilità ambientale sono riferiti all’inserimento del progetto nello scenario di riferimento ambientale e vincolistico esistente al momento della redazione dello studio di impatto ambientale, sui quali si basa la valutazione dell’Autorità Competente. La compatibilità ambientale non è un "concetto naturalistico", ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività, la graduazione e la previsione di limitazioni postume tramite prescrizioni da verificare in sede esecutiva rendono possibile migliorare l'equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/01/2022, n.11);
- la giurisprudenza in alcune recenti pronunce (cfr. TAR Umbria Perugia 7 marzo 2020 n. 120 Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937) ha evidenziato che il provvedimento di VIA in qualunque momento adottato debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata laddove in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto il quadro ambientale a suo tempo oggetto di valutazione e presupposto del favorevole giudizio di compatibilità ambientale abbia subito mutamenti;
- la valutazione ambientale si applica ai progetti definiti ai sensi del comma 1 lett. g dell’art. 5 del D.lgs. 152/2006 quali “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo” ed elencati negli allegati alla parte II del medesimo decreto;
- in relazione al tema degli impatti cumulativi, tra i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 elencati all’All’V alla parte II del D.lgs. 152/2006, figurano “le caratteristiche dei progetti” che “debbono essere considerate tenendo conto”, tra altro, […] “b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”;
- l’art. 29 si applica ai progetti autorizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, qualora dovuta, ovvero quando siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, oppure nell’ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA.
Ciò posto, atteso che la seconda opera di presa citata in premessa è stata solo identificata all’interno degli elaborati per il rinnovo della concessione ed è stato dichiarato che la stessa non è inserita nel progetto di cui si richiede l’autorizzazione alla realizzazione e il parere di compatibilità ambientale, si ritiene che, qualora codesta autorità competente decida “di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase”, l’autorizzazione dell’opera di cui si rimanda la valutazione ambientale non potrà che essere subordinata alla positiva conclusione della futura procedura di valutazione ambientale, nella quale si dovrà tenere conto del cumulo del progetto con le opere precedentemente valutate e/o realizzate.
Fonte: MASE
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