DM 21 novembre 2022 / Giocattoli: Valori limite anilina
ID 18306 | 30.12.2022 / In allegato DM pubblicato in GU
Recepimento direttiva n. 2021/903/UE (valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli)
Il decreto 21 novembre 2022 recepisce la direttiva 2021/903/UE, che modifica l’elenco delle sostanze chimiche contenute nell’Allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, adeguando le disposizioni alla normativa dell’Unione europea in materia dei valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli.
In particolare, il decreto introduce, alla luce della classificazione quale sostanza CMR, l’anilina fra le sostanze chimiche contenute nell’appendice C dell’Allegato II della direttiva 2009/48/CE.
(GU n. 304 del 30.12.2022)
Entrata in vigore: 05.12.2022
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Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 21 novembre 2022
VISTA la direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”;
VISTO l’art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: “All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
VISTO l’art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
VISTA la direttiva n. 2021/903/UE della Commissione del 3 giugno 2021 che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli;
TENUTO CONTO della classificazione dell’anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell’Unione europea, dei pareri del RAC e del CSRSA e dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo sottogruppo «prodotti chimici», nonché degli studi sulla presenza di anilina nei tessili;
RITENUTO necessario procedere alla modifica dell’allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2021/903/UE;
VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
DECRETA
Articolo 1 (Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)
1. All’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, nr. 54, nella tabella è aggiunta la voce seguente:
Sostanza |
Numero CAS |
Valore limite |
Anilina |
62-53-3 |
30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita |
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 dicembre 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea
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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
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