Decreto MASE n. 360 del 28 settembre 2022 / Linee Guida tecniche etichettatura ambientale imballaggi
ID 18151 | 22.11.2022 / Decreto e Linee guida in allegato
Al fine di aiutare le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi, aumentando al contempo la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti, il Mase ha emanato il decreto n. 360 del 28 settembre 2022 di adozione delle "Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi".
Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.
Più in particolare, le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che per oltre un anno, d’intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.
Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici.
Le indicazioni in questione non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici, come chiarito dal Ministero nella recente risposta ad un interpello.
Articolo 1 (Adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi)
1. Ai sensi dell’art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, di cui all’Allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
3. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati al comma 2.
5. Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida possono essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
Articolo 2 (Abrogazione)
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
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Fonte: MASE
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