Interpello ambientale 27.06.2022 - Sommatoria fitofarmaci
ID 17144 | 22.07.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 27.06.2022
Interpello proposto dalla Regione del Veneto in merito all’individuazione dei valori da ricomprendere nel parametro “Sommatoria Fitofarmaci” contenuto nella Tabella 2 dell’allegato 5 alla Parta Quarta, Titolo Quinto del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
La Direzione USSRI ha risposto all’interpello proposto dalla Regione del Veneto in merito all’individuazione dei valori da ricomprendere nel parametro “Sommatoria Fitofarmaci” contenuto nella Tabella 2 dell’allegato 5 alla Parta Quarta, Titolo Quinto del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
La Direzione ha precisato, da un lato, che il parametro “Sommatoria fitofarmaci” deve intendersi comprensivo di tutti i parametri rilevati, elencati nella Tabella 2 nell’ambito delle sostanze “fitofarmaci”; dall’altro lato, che gli eventuali ulteriori parametri riconducibili alla categoria fitofarmaci non ricompresi tra le sostanze riportate nella Tabella 2 che siano eventualmente individuati nei campioni delle acque sotterranee non concorrono alla formazione del parametro Sommatoria.
Interpretazione del parametro "sommatoria fitofarmaci" di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinti del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Con nota prot. n. 195293/74.00.00.00.00 del 29 aprile 2022, acquisita al prot. n. 52717 del 2 maggio 2022, la Regione del Veneto, ritenuto che «nel parametro “Sommatoria fitofarmaci” devono concorrere in ogni caso solo ed esclusivamente i valori rilevati (al di sopra dei LOQ) delle 10 sostanza riportate in Tabella 2», ha chiesto a questo Ministero, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, «di confermare l’impostazione sopra delineata, ovvero, di determinare in maniera chiara e puntuale tutti i fitofarmaci (normati ed, eventualmente, non normati) che devono concorrere al calcolo del parametro somma di cui trattasi».
In riscontro all’istanza si rappresenta quanto segue.
Si evidenzia che la risposta è limitata alle competenze della scrivente Direzione Generale ed è, pertanto, trasmessa ai Dipartimenti del Ministero della transizione ecologica per le eventuali osservazioni delle altre Direzione Generali di questo Dicastero. Per i profili di competenza, la presente è altresì inviata al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nell’ambito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Si premette che l’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo Quinto del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 disciplina le “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti”.
La Tabella 1 dell’allegato 5 contiene l’elenco delle Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo; la Tabella 2 dell’allegato 5 (di seguito, “Tabella 2”) riporta le CSC nelle acque sotterranee.
La definizione di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) è contenuta all’art. 240, comma 1, lettera b) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed è dettata ai fini dell’applicazione del Titolo Quinto, Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Poiché l’art. 240, comma 1, lettera b) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 rinvia ai fini dell’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) all’allegato 5 allo stesso decreto, i parametri elencati in tale allegato integrano la definizione di CSC.
A ciò si aggiunga che la Tabella 2 non circoscrive la “Sommatoria fitofarmaci” a specifici parametri. A tal proposito, si osserva che quando il legislatore ha inteso escludere dalla sommatoria di specifiche tipologie di parametri alcuni dei parametri elencati in tabella, lo ha fatto espressamente riconducendo al parametro sommatoria solo alcuni dei numeri corrispondenti alle righe che intendeva richiamare (es. riga 38 della Tabella 1: policiclici aromatici; riga 81 della Tabella 1: ammine aromatiche).
Da quanto sopra deriva, da un lato, che il parametro “Sommatoria fitofarmaci” deve intendersi comprensivo di tutti i parametri rilevati, elencati nella Tabella 2 nell’ambito delle sostanze “fitofarmaci” (dalla riga 76 alla riga 85 dell’allegato 5 alla parte Quarta, Titolo Quinto del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152); dall’altro lato, che gli eventuali ulteriori parametri riconducibili alla categoria fitofarmaci non ricompresi tra le sostanze riportate nella Tabella 2 che siano eventualmente individuati - secondo la procedura di cui alla nota (1) della Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo Quinto del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - nei campioni delle acque sotterranee non concorrono alla formazione del parametro Sommatoria.
Fonte: MITE
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