Interpello ambientale 30.06.2022 - Indicazioni su disciplina dei sottoprodotti
ID 17029 | 06.07.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 30.06.2022
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stato richiesta interpretazione sulla corretta applicazione dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 con riferimento al documento “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” adottate dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/5224 del 13/09/2021.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, e in particolare:
- il comma 1 dell’articolo 184-bis in cui è previsto che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;
- l’art. 184-ter che prevede altresì che, un rifiuto può cessare di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e criteri specifici da adottare nel rispetto di alcune condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- ed infine le “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico”, predisposte e adottate dalla Regione Lombardia, mediante le quali individua i criteri per la gestione della scoria nera da forno elettrico, che costituisce il principale residuo che si origina dai processi produttivi dell’acciaio, sia come sottoprodotto e sia come rifiuto che cessa di essere tale (End of Waste). Tale documento è destinato ad agevolare i produttori che scelgono di gestire i residui di produzione come sottoprodotti ed anche le Autorità competenti che possono rilasciare autorizzazioni caso per caso per il riciclo dei rifiuti come End of Waste.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal confronto delle Linee guida con il quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito.
Il documento elaborato dalla Regione Lombardia e finalizzato alla gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale sia per quanto riguarda la gestione del residuo come sottoprodotto, che come rifiuto da recuperare (EoW) è condivisibile. Si ritiene opportuno tuttavia segnalare alcuni aspetti, strettamente tecnici, del documento che sono stati evidenziati da un esame effettuato da Ispra a seguito di apposita richiesta di supporto tecnico.
In particolare, con riferimento alla Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico, (pag. 26, nota 3) si legge: “Poiché la scoria sottoprodotto/EoW non rientra nell’ambito dei rifiuti, la norma più appropriata da utilizzare per effettuare il test di cessione è la UNI EN 1744-3 che si applica agli aggregati utilizzati nel settore delle costruzioni, e non la UNI EN 12457 che è esplicitamente riferita ai rifiuti”. Si riporta inoltre quanto specificatamente indicato al punto 8 della norma per la preparazione dei campioni di prova: “Gli aggregati devono essere sottoposti a prova rispettando la granulometria nella quale sono generalmente forniti. I granuli maggiori di 32 mm devono essere frantumati e si deve isolare la frazione 16/32 mm. Questo materiale viene aggiunto al campione in preparazione nella percentuale in cui la frazione maggiore di 32 mm era presente nel campione originale.”
Tale valutazione appare condivisibile da punto di vista tecnico-scientifico, ma si deve evidenziare che nel decreto 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” e negli schemi di regolamento per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da spazzamento stradale è stata prevista l’esecuzione del Test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 e secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2).
Nelle Linee Guida della Regione Lombardia, sono indicati (pag. 25) i possibili utilizzi delle scorie nere. In particolare, nel caso dei sottofondi stradali, la granulometria tipica è generalmente compresa tra 0 a 90 mm. L’applicazione della norma tecnica UNI EN 1744-3 richiede che gli aggregati abbiano una granulometria compresa tra 16 e 32mm. Quindi, qualora nell’aggregato vi sia una frazione rilevante inferiore a tale granulometria la norma tecnica UNI EN 1744-3 non potrebbe essere applicata. Tecnicamente potrebbe continuare a trovare applicazione anche per aggregati che contengano frazioni granulometriche sopra ai 2 mm, tuttavia, se l’aggregato contiene frazioni inferiori a tale granulometria, la norma non sarebbe applicabile.
Fonte: MITE
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