Interpello ambientale 26.04.2022 - VIA per progetti di pulcinaie
ID 16505 | 28.04.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
Con nota prot. n. 107918/MATTM del 7/10/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello per la corretta applicazione della normativa in materia di VIA riguardo ad una specifica casistica di allevamento di bestiame.
In particolare, l’interpellante richiede alla scrivente Direzione se risulti necessario o meno sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di pulcinaie consistenti, nel caso di specie, nell’accrescimento delle pulcine fino al raggiungimento della maturità sessuale (peso di 1,2 kg circa) finalizzato alla produzione di galline ovaiole da allocare in altri allevamenti.
Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, e’ utile, in via preliminare, precisare che il D.lgs. 152/2006 prevede quanto segue :
- sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti di cui alla lettera ac) dell’Allegato III alla parte seconda del citato decreto e segnatamente:
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con piu’ di
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
- 900 posti per scrofe
- Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti di cui alla lettera c) – punto 1 dell’allegato IV del citato decreto, e segnatamente:
- Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.
Nel quesito posto, viene ulteriormente chiarito quanto segue.
La fase di pulcinaia di ovaiole consiste in un ciclo di produzione che inizia con l’ingresso di pulcini femmina di un giorno di vita e si protrae per un periodo di circa 120 giorni, fino al raggiungimento della maturità sessuale che consente la deposizione delle uova. Al termine del ciclo, con il raggiungimento della taglia e dell’età idonea alla produzione delle uova, i pulcini divenuti pollastre vengono quindi trasferiti in altri complessi zootecnici dove viene svolta l’attività di allevamento di galline ovaiole.
Osserva altresi’ l’interpellante che il D.lgs. 152/2006 prevede la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale solo in riferimento alle tipologie di allevamenti tipizzate e puntualmente individuate alla lettera ac) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.
Di converso, la su-richiamata disposizione normativa – Allegato IV – punto 1 – lettera c) - disciplina l’obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA per impianti di allevamento intensivo di animali, senza operare alcuna distinzione in merito alla tipologia del capo allevato, ma assumendo a parametro il rapporto tra quintali di peso vivo di animali, per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento.
Nel caso in esame – va evidenziato - la fase di accrescimento da pulcine e pollastre non risulta ricompresa nell’ambito delle tipologie di allevamenti intensivi di pollame soggetti a procedura di VIA di cui alla lettera ac) dell’Allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, atteso che, un pulcino/pollastra diventa gallina (intesa come esemplare adulto) solo nel momento in cui inizia la fase di deposizione delle uova.
Cio’ premesso, questa Direzione ritiene che l’attività di allevamento di pulcini e/o pollastre sia sussumibile alla casistica di cui al punto 1 - lettera c) dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 che prevede la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA soltanto nel caso in cui siano superati i parametri stabiliti nella norma de qua.
Per completezza di riscontro, appare opportuno, in questa sede, illustrare le definizioni riportate in alcune direttive europee inerenti al significato di “galline ovaiole e pollastre”.
“ Galline ovaiole”:
- le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova (direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole).
- Pollame femmina adulto per la produzione di uova dopo l’eta’ di 16-20 settimane (decisione di esecuzione (UE) 2017/302).
“Pollastri”:
- pollame giovane al di sotto dell’eta’ di deposizione delle uova. Se allevata per la produzione di uova, una pollastrella diventa una gallina ovaiola quando inizia a deporre uova all’età di 16-20 settimane. Se allevati per la riproduzione il pollame giovane maschio e femmina è definito con il termine “pollastri” fino all’età di 20 settimane (decisione di esecuzione (UE) 2017/302).
In base alle suddette definizioni, contenute nelle su-esposte direttive europee, la nozione di “gallina ovaiola” – ai fini dell’applicazione della disciplina di VIA – sembrerebbe essere riconducibile alla sola fase adulta dell’essere vivente che consente la deposizione delle uova, escludendo pertanto la fase giovanile dello sviluppo, da pulcino a pollastra che precede il raggiungimento della maturità sessuale necessaria per la deposizione delle uova.
Tale interpretazione condurrebbe ad escludere dal campo di applicazione della normativa di VIA i progetti di allevamento intensivo di galline ovaiole (per i quali è prevista la procedura di VIA), ove riferiti alla fase di allevamento da pulcini e pollastre.
Ferma restando l’applicazione della normativa di VIA ai progetti di allevamenti intensivi (a prescindere dalla specie allevata e dalle diverse fasi di allevamento) ricadenti nella tipologia di cui al punto 1, lettera c) dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in relazione ai parametri stabiliti.
Fonte: MITE
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