Ambiente

Interpello ambientale 15.11.2021 - Corretta interpretazione dell’art. 31 c. 2 D.L. n. 77/2021

Interpello ambientale 15 11 2021

Interpello Ambientale 15.11.2021 - Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108

ID 14992 | 20.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale

Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff.30.07.2021, n. 181, S.O.). Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i..

In allegato:

- Interpello prot. 89131 del 12.08.2021
- Risposta prot. 125753 del 15.11.2021
- Risposta prot. 25241 dell'01.03.2022

Oggetto: Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff.30.07.2021, n. 181, S.O.). 

Con nota prot. 19319 del 12/08/2021, acquisita con prot. n. 89131/MATTM del 12/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 31, c. 2, del 31.05.2021, n. 77, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006.

In particolare, codesto Servizio ha chiesto di voler chiarire se, ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 31, c.2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, per un impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico

Al fine di dare riscontro al suddetto quesito occorre premettere che:

- l’art. 12, del Dlgs n. 387/2003 recante “Razionalizzazione semplificazione delle procedure” al comma 3, recita testualmente :” La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione o dalle province delegate dalle regioni …….“;
- il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art 12 del Dlgs n. 387/2003 risulta sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA.

La Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera - va ulteriormente precisato – comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, in ordine all’applicazione del disposto di cui all’art. 31, c. 2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, ritiene che la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto l’impianto de quo nella sua interezza, ivi inclusi gli interventi ad esso funzionalmente connessi e necessari per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, nonché le opere che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi.

Fonte: MITE

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