Decisione di esecuzione (UE) 2021/867
Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 190/96 del 31.5.2021
Entrata in vigore: 31.05.2021
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte IV, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli elettrici.
(3) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
(4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018 "Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova", il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020.
(5) La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 fornisce un riferimento aggiornato alla legislazione dell'Unione applicabile per quanto riguarda l'uso di una serie di coloranti elencati nell'allegato A, tabelle A.1 e A.2, di tale norma, tenendo conto delle specifiche e dei criteri di purezza più recenti di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione. Nell'elenco dei conservanti consentiti per l'uso nelle pitture a dito, di cui all'allegato B, tabella B.1, della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020, la concentrazione massima consentita di climbazolo è ridotta allo 0,2 %, in linea con i più recenti pareri scientifici presentati nell'addendum al parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori.
(6) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-12:2013 "Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili", il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-12:2016.
(7) La norma armonizzata EN 71-12:2016 prevede metodi di prova migliorati per le N-nitrosammine e le sostanze N-nitrosabili negli elastomeri, in particolare per quanto riguarda la capacità di rilevare le N-nitrosammine (spesso cancerogene) anche a livelli bassi e i dettagli pratici delle prove, consentendo così un'applicazione più coerente del metodo di prova. La norma comprende anche modalità alternative per misurare e individuare le N-nitrosammine potenzialmente presenti in alcuni giocattoli. L'ambito di applicazione della norma è stato inoltre ampliato per quanto riguarda i materiali da sottoporre a prova e la durata della fase di migrazione per gli elastomeri, che costituisce il fulcro del relativo metodo di prova per tali materiali per giocattoli.
(8) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 62115:2005 "Sicurezza dei giocattoli elettrici" e le relative modifiche, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e della relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020.
(9) La norma riveduta EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 prevedono l'aggiunta di ulteriori avvertenze per garantire una migliore informazione dei consumatori sui pericoli associati all'ingestione di batterie a moneta. La norma aggiorna i requisiti di accessibilità per le batterie a moneta e a bottone, al fine di garantire un livello di protezione più elevato, e aggiunge nuovi requisiti per i giocattoli collegati a elettrodomestici, anche ai computer, per proteggere gli utenti dalle scosse elettriche. Essa modifica ulteriormente i criteri riducendo l'entità delle prove al fine di consentire requisiti semplificati per i giocattoli elettrici a bassa potenza e prevede ulteriori requisiti per la sicurezza dei LED nei giocattoli allo scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni oculari. La norma aggiunge nuovi requisiti per far fronte ai pericoli connessi all'uso di giocattoli cavalcabili elettrici telecomandati. Specifica inoltre il tipo di batterie da utilizzare per testare i giocattoli elettrici che ne sono sprovvisti all'atto della fornitura, al fine di migliorare la riproducibilità delle prove, dato il maggiore numero dei tipi di batterie disponibili. Prevede altresì la classificazione delle condizioni generali per le prove al fine di garantire che le condizioni di prova siano adeguate per ciascun tipo di giocattolo e di alimentazione elettrica.
(10) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(11) La norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020 sostituisce la norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN 71-7:2014+A3:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-7:2014+A2:2018.
(12) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-12:2016 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La norma armonizzata EN 71-12:2016 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. Tuttavia la tabella 2, lettera a), della norma armonizzata EN 71-12:2016 va oltre i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte III, punto 8, della summenzionata direttiva, prevedendo per le N-nitrosammine un valore limite di 0,01 mg/kg, anziché di 0,05 mg/kg, e per le sostanze N-nitrosabili un valore limite di 0,1 mg/kg anziché di 1 mg/kg. Dato che i valori limite fissati nella direttiva 2009/48/CE sono i valori limite da rispettare, all'atto della pubblicazione della norma EN 71-12:2016 è necessario aggiungere una nota informativa a tale proposito.
(13) La norma armonizzata EN 71-12:2016 sostituisce la norma armonizzata EN 71-12:2013. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN 71-12:2016, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-12:2013.
(14) La Commissione, in collaborazione con il Cenelec, ha valutato se la norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 redatte dal Cenelec siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le norme armonizzate EN IEC 62115:2020 e EN IEC 62115:2020/A11:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(15) La norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e la relativa modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020 sostituiscono la norma armonizzata EN 62115:2005 e le relative modifiche. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN 62115:2005 e delle relative modifiche dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma armonizzata EN IEC 62115:2020 e della sua modifica EN IEC 62115:2020/A11:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 62115:2005 e delle relative modifiche.
(16) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione (UE) 2019/1728 con una nuova decisione.
(17) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 è abrogata.
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE elencati nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.
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ALLEGATO I
N. |
Riferimento della norma |
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1. |
EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
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2. |
EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità |
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3. |
EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
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4. |
EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
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5. |
EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
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6. |
EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova |
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7. |
EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giochi di attività per uso domestico |
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8. |
EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma armonizzata "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti: |
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Sostanza |
Norma EN 71-12:2016 |
Direttiva 2009/48/CE |
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N-nitrosammine |
0,01 mg/kg |
0,05 mg/kg |
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Sostanze N-nitrosabili |
0,1 mg/kg |
1 mg/kg. |
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9. |
EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi |
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10. |
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico |
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11. |
EN IEC 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici EN 62115:2020/A11:2020 |
ALLEGATO II
N. |
Riferimento della norma |
Data del ritiro |
1. |
EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova Nota: per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf. |
28 novembre 2021 |
2. |
EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili |
28 novembre 2021 |
3. |
EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A12:2015 EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata) |
21 febbraio 2022 |
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