Ambiente

Regolamento (UE) 2021/862

Regolamento UE 2021 862

Regolamento (UE) 2021/862

Regolamento (UE) 2021/862 della Commissione del 28 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi allo scopo di includere nell’allegato I un nuovo tipo di concime CE 

GU L 190/74 del 31.5.2021

Entrata in vigore: 20.06.2021

...


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un fabbricante di soluzione acquosa di formiato di potassio ha presentato alla Commissione, tramite le autorità svedesi, una richiesta di includere tale sostanza come nuovo tipo di concime nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. La soluzione acquosa di formiato di potassio è stata sviluppata per migliorare l’assorbimento di potassio attraverso le foglie delle piante che hanno un elevato fabbisogno di tale elemento nutritivo principale, come le piante da frutto o gli ortaggi.

(2) La soluzione acquosa di formiato di potassio, quale specificata nell’allegato I del presente regolamento, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Essa dovrebbe pertanto essere inclusa nell’elenco dei tipi di concimi CE figurante nell’allegato I di tale regolamento.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

 

Nella tabella della sezione C.1, dopo la voce 7, è aggiunta la seguente voce:

«8

Soluzione acquosa di formiato di potassio

Prodotto ottenuto per reazione di idrossido di potassio con formaldeide, butirraldeide e acido formico seguita da separazione ed evaporazione

50 % formiato di potassio

28 % K2O

Potassio espresso come K2O solubile in acqua

27 % formiato

 

Ossido di potassio solubile in acqua».

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