Dichiarazione di conformità Criteri carta e cartone (EoW)
ID 12800 | 09.02.201 / Modulo DdC in formato .doc
Modulo di dichiarazione di conformità (DDC), di cui all’allegato 3 del Decreto 22 settembre 2020 n. 188, redatta dal produttore di carta e cartone recuperati al termine del processo produttivo di ciascun lotto, attestante il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto 22 settembre 2020 n. 188 (GU n.33 del 09.02.2021).
Il produttore di carta e cartone recuperati dovrà conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
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Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.
Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
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