Odorizzazione del gas: Quadro normativo - Update Luglio 2022
Il Documento tratta del quadro normativo per l’odorizzazione del gas (nel contesto gas naturale), che è previsto per uso domestico o similare, in conformità a quanto stabilito da:
1. Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (GU n.320 del 20 dicembre 1971)
2. Decreto Ministeriale 21 Aprile 1993 Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo). (G.U. n. 101 del 3 maggio 1993 S.O. n. 43)
3. Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare (GU n. 129 del 6 giugno 2018)
4. Decreto Ministeriale giugno 2022 Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile». (GU n.139 del 16.06.2022)
5. Norme UNI 7133-X:2019 / UNI 9463-X:2022 (Rev. 2.0 2022)
L’odorizzazione non è obbligo per altri usi oltre a quello domestico o similare (es. industriale / tecnologico).
La rete di trasporto gas è gestita da SNAM (90% ca), mentre i distributori gas sono 700 ca. Sono previsti obblighi in capo all’impresa di trasporto, all’impresa di distribuzione e al Cliente finale (Impresa).Il processo di odorizzazione del gas (che non abbia di per se tale caratteristica) è una misura di sicurezza in quanto potrà essere rilevata la sua presenza prima che si creino condizioni di pericolo per esplosività e tossicità. Le sostanze odorizzante più comuni sono composti da tetraidrotiofene (THT 99%) oppure da una miscela di mercaptani (TBM 75%).
Art. 2. I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'.
Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno.
Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.
Uso domestico e similare
“quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.
Articolo 2 (Sicurezza dell’impiego del gas combustibile)
1. Ai sensi della legge n.1083/1971 il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.
Il decreto ministeriale 21 aprile 1993 “Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” chiarisce che per uso similare si intende: “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.
2. L’odorizzazione nelle reti di distribuzione è realizzata secondo le norme UNI 7133.
3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto.
4. I clienti finali che richiedano l’allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, presentano all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell’impresa di trasporto. L’impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l’allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l’impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.
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L’impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l’allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l’impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.
Il gas deve essere odorizzato "per usi domestici o similari". Per tutti gli altri usi (industriale/tecnocologico) può non essere odorizzato
Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 (gas naturali)
4. I clienti finali che richiedano l’allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, presentano all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare (vedi allegato articolo – ndr), secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell’impresa di trasporto. L’impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l’allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l’impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.
Con il TISG (Allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS versione integrata e modificata dalle deliberazioni 555/2012/R/GAS, 292/2013/R/GAS e 446 /2013/R/GAS) l’Autorità, ai fini del bilanciamento, ha disciplinato le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati alle seguenti categorie d’uso del gas non tecnologiche: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento (rif. categoria d’uso è l’elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d’uso del gas - le sono definite nella seguente Tabella 1);
Allegato A
TISG
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)
Tabella 1 Categorie d’uso del gas
Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020 – 2023 (RQTG)
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Allegato A
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 – 2023 (RQTG)
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Art. 9. Odorizzazione del gas
9.1 Nei punti di riconsegna del gas a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare come classificato ai sensi della Tabella 1 del TISG – quale riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento –, anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
9.2 Con riferimento al comma precedente, nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l’impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l’alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
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Uso similare
Il Decreto Ministeriale 21 Aprile 1993, avente a oggetto “Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” ha chiarito cosa si debba intendere per “usi similari” di cui all’articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1083, individuandoli in “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.
Tabella 1 - Uso similare / definizioni norme interessate
Nell’ambito della consultazione che ha preceduto l’emanazione della deliberazione 602/2013/R/gas, la maggiore impresa di trasporto società Snam Rete Gas S.p.A. aveva evidenziato l’esigenza di fornire un chiarimento “sull’uso domestico o similare”, proponendo a tal fine di fare riferimento ad alcuni codici ATECO.
L’Autorità ha pertanto chiarito che il riferimento allo “uso domestico o similare” non poteva che fare riferimento alla nuova terminologia introdotta dal TISG di cui alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS, che esplicitava i diversi usi del gas prelevato (Tabella 1); mentre i codici ATECO risultavano del tutto incoerenti con la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 facendo riferimento non all’uso del gas, ma al tipo di professione svolta dal cliente finale.
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Norme UNI
La norma fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati nell’ambito dell’odorizzazione di gas combustibili per uso domestico e similare. UNI 7133-2:2019
Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 2: Requisiti, controllo e gestione
La norma:
- definisce i criteri di base per l’odorizzazione dei gas combustibili; - stabilisce le modalità per determinare le concentrazioni di odorizzante che, presenti nel gas combustibile, garantiscono il conferimento al gas stesso di una sufficiente intensità di odore;
- definisce i sistemi di controllo delle intensità di odore e del grado di odorizzazione dei gas combustibili.
La norma si applica:
- agli odorizzanti liquidi che rispondono alla classificazione e ai requisiti riportati nella UNI EN ISO 13734;
- a tutti i gas combustibili per uso domestico ed usi similari distribuiti sia a mezzo tubazioni, sia allo stato liquido in bombole o serbatoi fissi per utenza domestica, limitatamente alle tipologie di gas definite nella UNI EN 437;
- nel caso del gas naturale, ai gas definiti nella legislazione vigente.
UNI 7133-3:2019
Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi
La norma stabilisce le modalità per determinare le caratteristiche olfattive di fluidi odorosi (rinoanalisi) mediante prove di laboratorio o in campo.
UNI 7133-4:2019
Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti
La norma:
- fissa le caratteristiche olfattive degli odorizzanti;
- stabilisce ulteriori requisiti di compatibilità con i materiali utilizzati nelle reti di distribuzione per l’impiego di odorizzanti, ad integrazione di quelli contenuti nella UNI EN ISO 13734.
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Sostanze odorizzanti
Tra le varie sostanze rese disponibili dalla chimica industriale i mercaptani si sono dimostrati assai validi; in particolare il Ter-butil mercaptano (TBM) ha odore molto intenso e caratteristico e ne sono sufficienti 10 mg/Stm³ (metro cubo standard), anche se deve essere impiegato in miscela con altri mercaptani per evitare il congelamento.
Molto impiegata anche una seconda sostanza della famiglia chimica dei denominata tetraidrotiofene (THT), nonostante sia classificato come gas tossico dalla vigente normativa: in questo caso ne sono sufficienti 35÷40 mg per odorizzare efficacemente 1 Stm³ di metano.
Negli ultimi anni sono disponibili odorizzanti senza zolfo, al fine di contrastare il fenomeno delle piogge acide.
Fig. 3 - Sostanze odorizzante tetraidrotiofene (THT 99%) / miscela di mercaptani (TBM 75%).
Altre norme
Decreto ministeriale 16 aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
Decreto ministeriale 17 aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8. Decreto 22 dicembre 2000 «Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni».
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 26.07.2022 | UNI 9463-X:2022 | Certifico Srl |
1.0 | 17.06.2022 | Decreto 3 giugno 2022 | Certifico Srl |
0.0 | 28.10.2020 | --- | Certifico Srl |
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