Regolamento delegato (UE) 2020/1203
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)
GU L 270/1 del 18.08.2020
Entrata in vigore: 07.09.2020
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La Commissione Europea
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («il protocollo»).
(2) L’allegato B della convenzione («Limitazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a limitare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione alla luce dello scopo ammissibile e/o della deroga specifica elencati in tale allegato.
(3) Nella sua nona riunione la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato B della convenzione in relazione agli scopi accettabili e alle deroghe specifiche dell’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF). La conferenza delle parti ha deciso di modificare in «deroga specifica» lo «scopo accettabile» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) unicamente in sistemi a ciclo chiuso.
(4) La modifica da «scopo accettabile» a «deroga specifica» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso fa sì che le parti sono autorizzate a utilizzare tale deroga per un periodo massimo di cinque anni dopo l’entrata in vigore di tale modifica. L’esenzione può essere prorogata per ulteriori cinque anni a seguito di una decisione della conferenza delle parti su richiesta di una parte e sulla base di una comprovata persistente esigenza di tale uso. Di conseguenza, la voce di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS) dovrebbe essere modificata per tener conto degli obblighi derivanti dalla convenzione.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni»), il punto 4 è modificato come segue:
1) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«4. Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.»;
2) il terzo paragrafo è soppresso.
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