Decreti e Regolamenti inerenti l'End of Waste (EoW) | Status ai sensi Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006
ID 10940 | Update 11.09.2024 / Documento completo allegato
Note normative ed Elenco Decreti / Regolamenti inerenti la Cessazione della qualifica di rifiuto / End of Wast (EoW), Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006
Il Decreto 27 settembre 2022 n. 152 è abrogato dal 26.09.2024
Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (GU n.213 del 11.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024
L’End of Waste è la disciplina giuridica riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero.
Si intende quindi il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Non si riferisce al risultato finale, bensì al percorso che porterà a tale conclusione.
I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.
Quest’ultimo articolo ha dunque previsto che la definizione dei criteri relativi all’End of Waste avvenga primariamente mediate regolamento comunitario, oppure mediante uno o più decreti ministeriali.
Fig. 1 - Criteri da appliocare per l'EoW
L'End of Waste è previsto dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro rifiuti):
Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.
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Timeline norme nazionali inerenti l'End of Waste
La L. 128 del 2 novembre 2019 (GU n.257 del 02-11-2019) di conversione del DL. 3 settembre 2019, n. 101 (GU n.207 del 04-09-2019), “recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, all’art. 14 bis contiene la riforma della “cessazione della qualifica di rifiuto”, comunemente identificata come “End of waste” ha modificato l'Art. 184-terdel D.Lgs. n. 152/2006.
Il comma 2 del DL. 3 settembre 2019, n. 101 riscrive il comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).
Si tratta di una nuova riscrittura, dopo quella recentemente operata dall’art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), con cui si è cercato di superare i problemi generatisi in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018, senza però pervenire, a detta di molti operatori del settore e della dottrina, ad una soluzione soddisfacente.
L'art. 184-ter del Codice dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le condizioni indicate dalla direttiva).
Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Il comma 2, in particolare, dispone che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero "in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
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Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
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1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; (L. 128 del 2 novembre 2019)
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
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ID | Decreto | Oggetto | TUA | Stato | Fonte |
01 | Regolamento (UE) n. 333/2011 | Rottami metallici | --- | Pubblicato | EU |
02 | Regolamento (UE) 1179/2012 | Rottami vetrosi | --- | Pubblicato | EU |
03 | Regolamento (UE) 715/2013 | Rottami di rame | --- | Pubblicato | EU |
04 | Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 | Combustibile Solido Secondario (CSS) | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
05 | Decreto 28 marzo 2018 n. 69 | Conglomerato bituminoso (Fresato d'asfalto) | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
06 | Decreto 15 maggio 2019 n. 62 | Prodotti assorbenti per la persona (PAP) | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
07 | Decreto 31 marzo 2020 n. 78 | Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU) | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
08 | Decreto 22 settembre 2020 n. 188 | Carta e Cartone | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
09 | Decreto EoW in iter | Rifiuti inerti non pericolosi spazzamento stradale | Art. 184-ter c.2 | Notificato EC | IT |
10 | Decreto 28 giugno 2024 n. 127 | Costruzione e demolizione | Art. 184-ter c.2 | Pubblicato | IT |
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Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2024
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
7.0 | 11.09.2024 | Decreto 28 giugno 2024 n. 127 | Certifico Srl |
6.0 | 21.10.2022 | Decreto 27 settembre 2022 n. 152 | Certifico Srl |
5.0 | 15.03.2022 | Regolamento (EoW) inerti da costruzione e demolizione | Certifico Srl |
4.0 | 10.02.2021 | Decreto 22 settembre 2020 n. 188 | Certifico Srl |
3.0 | 24.09.2020 | Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 | Certifico Srl |
2.0 | 21.07.2020 |
Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU) |
Certifico Srl |
1.0 | 07.07.2020 | Regolamento (EoW) rifiuti spazzamento stradale |
Certifico Srl |
0.0 | 07.06.2020 | --- | Certifico Srl |
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