Ambiente
Featured

Vademecum End of Waste (EoW)

Vademecum End of Waste EoW

Vademecum End of Waste (EoW) / Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024

ID 10935 | Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024 / Documento completo allegato

Il presente elaborato illustra la disciplina dell’end of waste, ovvero della cessazione della qualifica di rifiuto, procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. 

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006

Update Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (GU n.213 del 11.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024

Il vademecum risulta essere così strutturato:

_____

Excursus

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Nel recepire la direttiva 2008/98/CE, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l’operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un’operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

....

RECER - Registro nazionale per le autorizzazioni

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell’art. 184 ter del TUA.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di un allegato e illustra le modalità di funzionamento, di organizzazione e di trasmissione dei dati del registro nazionale. In particolare, il Recer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali dove le autorità competenti dovranno inserire i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma e indicata nell’Allegato 1 del Decreto.

La funzionalità principale è quella di rendere disponibile i dati alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le informazioni contenute nel registro nazionale possono essere utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 –ter, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 3-ter.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e fino a che il registro non sarà effettivo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà in ogni caso effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

_____

Criteri applicazione End of waste

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Quest’ultimo articolo ha dunque previsto che la definizione dei criteri relativi all’End of Waste avvenga primariamente mediate regolamento comunitario, oppure mediante uno o più decreti ministeriali.

Figura 1

Decreti End of waste:

Vademecum EoW Decreti status

[...]

Esempi materiali criteri EoW

Gli esempi che seguono riguardano materiali che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e/o che hanno cessato di essere rifiuti secondo la normativa nazionale. Materiali che soddisfano tali condizioni devono essere considerati sostanze recuperate nel contesto della Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate.

Carta recuperata

La carta recuperata è costituita principalmente da pasta di cellulosa. L’inventario EINECS identifica la pasta di cellulosa come segue: “Sostanze fibrose ottenute dal trattamento di materiali lignocellulosici (legno o altre fonti di fibre vegetali) con una o più soluzioni acquose di prodotti chimici per la trasformazione in pasta e/o per lo sbiancamento. É composta da cellulosa, emicellulosa, lignina e altri componenti minori. Le quantità relative di questi componenti dipendono dall’entità dei processi di trasformazione in pasta e di sbiancamento.” (numero EINECS 265-995-8).
La pasta di cellulosa è elencata nell’allegato IV e, di conseguenza, esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione. La carta recuperata può contenere altri costituenti come pigmenti, inchiostri, colle, riempitivi e così via. Per quanto riguarda il processo di recupero e di riciclo, i costituenti che non hanno una funzione specifica nel materiale (pasta di cellulosa) possono di conseguenza essere considerati impurezze . La carta recuperata costituita esclusivamente da pasta di cellulosa con impurezze senza una funzione specifica nel materiale sarà di conseguenza esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

Vetro recuperato

Secondo la letteratura scientifica, il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza in quanto tale. A scopi legislativi, può essere definito nel modo migliore attraverso i suoi materiali di partenza e il suo processo di produzione, in modo simile a molte altre sostanze UVCB.

L’inventario EINECS presenta diverse voci per i vetri come le seguenti: vetro, non-ossido, composti chimici (CE: 295-731-7), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio potassio sodio (CE: 305-415-3), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio sodio (CE: 305-416-9) e vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 266-046-0)44.

Alcuni tipi di vetro sono esentati attraverso l’inclusione nell’allegato V, voce 11. Il vetro riciclato può contenere altri componenti come carta, colla, vernice o elementi estranei come plastiche, gomme, sabbia, metalli, pietre, ceramiche. Se la loro presenza nel materiale recuperato non è prevista, se non hanno una specifica funzione nel materiale e sono al di sotto del 20%, allora possono essere considerati impurezze. Il vetro recuperato costituito esclusivamente da tipi di vetro conformi alle prescrizioni di esenzione dell’allegato V contenente impurezze sarà esentato di conseguenza da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 17.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
17.0 11.09.2024 Decreto 28 giugno 2024 n. 127 Certifico Srl
16.0 28.03.2024 - Interpello ambientale 26.03.2024 - Attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone: Applicazione della disciplina dell’end of waste di cui al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ed attività di recupero R3/R12 di cui all’allegato C parte IV, d.lgs. 152/2006.
- Rinumerazione paragrafi.
- Aggiunto paragrafo 3: "Consultazioni pubbliche degli schemi di regolamento EoW".
Certifico Srl
15.0 18.03.2024 - Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi
- Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 / Conversione Legge 23 febbraio 2024 n. 18 “Decreto Milleproroghe 2024” - Modifica termine articolo 7 comma 1 e termine articolo 8 comma 1 DM 152/2022
Certifico Srl
14.0 24.11.2023 - Interpello ambientale 17.11.2023  Certifico Srl
13.0 04.11.2023 - Interpello ambientale 31.10.2023 Certifico Srl
12.0 04.08.2023 Interpello ambientale 04.08.2023 Certifico Srl
11.0 09.06.2023 - Decreto 4 aprile 2023 n. 59
- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213
- Interpello ambientale 11.01.2023
Certifico Srl
10.0 01.03.2023 Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) Certifico Srl
9.0 07.12.2022 Interpello ambientale 25.11.2022 - End of waste rifiuti inerti Certifico Srl
8.0 16.11.2022 Interpello ambientale 10.11.2022 - End of Waste carta e cartone Certifico Srl
7.0 21.10.2022 Decreto 27 settembre 2022 n. 152 Certifico Srl
6.0 14.06.2022 - Aggiunto:
cap. 6 “Interpelli ambientali”: inserito
Interpello 01.06.2022 - Autorizzazione EoW rifiuti carta R12;
- Aggiornato:
paragrafo 2.1 Decreti End of waste con
Regolamento (EoW) inerti da costruzione notificato CE
Certifico Srl
5.0 06.06.2021 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 Certifico Srl
4.0 10.02.2021 Decreto 22 settembre 2020 n. 188 Certifico Srl
3.0 24.09.2020 Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Certifico Srl
2.0 21.07.2020 Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Certifico Srl
1.0 08.07.2020 Regolamento (EoW) 
rifiuti spazzamento stradale
Certifico Srl
0.0 27.06.2020 --- Certifico Srl

Collegati:

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024