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Decreto-Legge 7 giugno 2024 n. 73

Decreto Legge 7 giugno 2024 n  73

Decreto-Legge 7 giugno 2024 n. 73 - "Liste di attesa" / in GU

ID 21997 | 07.06.2024 / Testi allegati

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

(GU n.132 del 07.06.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2024

Allegati (link diretti):

DL 7 giugno 2024 n. 73 (GU)
Bozza del 04.05.2024 (dopo CdM)
Bozza del 03.05.2024

Articolato nativo

Art. 1. Istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa
Art. 2. Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
Art. 3. Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie
Art. 4. Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche
Art. 5. Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario
Art. 6. Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale
Art. 7. Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
Art. 8. Entrata in vigore
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In data 04.06.2024, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge e un disegno di legge che introducono misure per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa e per garantire le prestazioni sanitarie.

1. Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (decreto-legge)

Il decreto prevede l’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, interoperabile con le piattaforme delle liste di ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con l’obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal PNRR. Attraverso il monitoraggio dei dati, nell’ambito del controllo delle agende di prenotazione, si potrà attivare un meccanismo di audit per le aree ove si rilevino inefficienze o anomalie.

Inoltre, al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS), si istituisce presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, con il compito di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei relativi piani operativi per il recupero. L’Organismo, con il supporto dei Carabinieri per la tutela della salute, potrà accedere presso vari soggetti sanitari pubblici e privati accreditati per verificare e analizzare le disfunzioni delle agende di prenotazione su segnalazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti; inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini, potrà acquisire documentazione dalle regioni e dalle province autonome.

Gli esiti delle verifiche costituiscono elementi di valutazione ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico.

Si prevede la convergenza al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, già utilizzato per gli erogatori di servizi sanitari pubblici, anche degli erogatori privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali e si condiziona alla interoperabilità tra CUP pubblici e centri di prenotazione privati la stipula degli accordi contrattuali tra regioni e strutture sanitarie private per l’erogazione delle relative prestazioni sul territorio.

Si dispone l’attivazione da parte del CUP di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare la data di erogazione della prestazione e l’attivazione di sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo linee guida omogenee di livello nazionale.

Inoltre, si stabilisce che vi siano agende dedicate per le prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), si introduce il divieto per le aziende sanitare e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione relative ai livelli essenziali di assistenza e si raddoppiano le sanzioni per la sospensione o chiusura delle attività di prenotazione.

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità indicate dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali dovranno garantire l’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, anche al di fuori degli accordi contrattuali vigenti, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul rispetto di tale disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.

Si introduce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, che riduce al 15 per cento il prelievo tributario sugli emolumenti percepiti dal personale sanitario per gli straordinari svolti nell’ambito dei piani di riduzione delle liste d’attesa a seguito dell’entrata in vigore del decreto.

Si prevede che le visite diagnostiche e specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica con orario prolungato. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e la corrispondente attività libero-professionale.

2. Misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie (disegno di legge)

Il testo introduce misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste d’attesa.

Le norme prevedono, tra l’altro:

- misure per garantire l’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni sanitarie, evidenziando l’obbligo del medico curante di attribuire, nella propria prescrizione, la classe di priorità;

- l’istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) comprensivo di strutture, strumenti, e competenze, volto a riunire in un unico organismo diverse funzionalità. Il SINGLA è governato da una Cabina di Regia, presieduta dal Ministero della salute;

- il nuovo “Registro delle segnalazioni”, presso il Ministero della salute, che i cittadini possono utilizzare per segnalare disservizi in materia di prestazioni sanitarie;

- la possibilità per regioni e province autonome di aumentare, entro un limite massimo, il limite di spesa ai fini dello smaltimento delle liste d’attesa e di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive per valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione;

- deroghe per l’avvalimento degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato e l’incremento delle retribuzioni orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico;

- la messa “a regime” della possibilità, per i medici specializzandi, di assumere, su base volontaria e fuori dal periodo di formazione, incarichi libero professionali per i servizi di emergenza del Servizio sanitario nazionale, per un periodo di 12 ore settimanali (in luogo delle attuali 8);

- una deroga per consentire alle regioni e agli enti del SSN il reclutamento del personale sanitario dirigenziale e non, con contratto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa;

- interventi sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, prevedendo che tali limiti siano rideterminati nei seguenti valori: di 4 punti percentuali per l’anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026. Si precisa che le risorse sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso, inserite nella rete di emergenza;

- la possibilità, per le aziende ospedaliere universitarie che non possono far fronte alle esigenze assistenziali con l’organico funzionale di tipo universitario, di stipulare contratti con il personale medico o sanitario anche con contratti a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato;

- la possibilità, nell’ambito dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie del Servizio sanitario nazionale, di dispensare anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

- l’estensione delle misure di premialità già previste a favore di determinate regioni, anche a quelle che garantiscono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

- la corresponsione di un incremento della retribuzione di risultato fino al dieci per cento per i direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, a seguito del raggiungimento degli obiettivi, e specifiche misure sanzionatorie in caso di mancato raggiungimento di quelli annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa;

- l’autorizzazione alla spesa di 60 milioni di euro annui dal 2026, per un triennio, per interventi nel campo della salute mentale e finalizzati al rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale regionali, al reinserimento dei pazienti con disturbi mentali, alla presa in carico di soggetti con disturbi mentali e della nutrizione alimentare;

- la deroga ai limiti di assunzione previsti per il personale che opererà per l’attuazione degli obiettivi;

- l’istituzione della “Scuola Nazionale dell’Alta Amministrazione Sanitaria” che dovrà provvedere alla formazione dei dirigenti e dei direttori sanitari.

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