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Messaggio INPS n. 1072 del 13.03.2024

Messaggio INPS n. 1072 del 13.03.2024 / Telelavoro abituale e il nuovo Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale

ID 21524 | 17.03.2024

1. Premessa

Le misure restrittive alla circolazione delle persone, adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la flessibilizzazione e la digitalizzazione del mercato del lavoro, hanno determinato un aumento del telelavoro transfrontaliero, che è divenuto per molti lavoratori un modo di lavoro strutturale. In particolare, durante la pandemia di COVID-19 l’orientamento della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, esplicitato in alcune note informative, pubblicate di recente con la Decisione H 14 del 21 giugno 2023 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2024 è stato quello di ritenere che il telelavoro in uno Stato membro diverso da quello competente ("abituale") in cui si svolge l’attività lavorativa, a causa dell’emergenza da COVID-19, non dovrebbe determinare una modifica della legislazione applicabile anche nel caso in cui le attività svolte tramite telelavoro nello Stato membro diverso da quello in cui la persona è assicurata superi la soglia del 25% (cfr. l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009).

Tale orientamento, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, è stato adottato per cause di forza maggiore, in risposta alle conseguenze specifiche ed eccezionali della crisi sanitaria, e alla chiusura temporanea delle frontiere degli Stati membri.

A decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che i regolamenti comunitari non contengono attualmente disposizioni specifiche in materia di lavoro a distanza transfrontaliero, anche per tali situazioni lavorative trovano applicazione le disposizioni generali per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004.

2. Il nuovo Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale

In data 1° luglio 2023 è entrato in vigore l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea (Allegato n. 1).

L’Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio (cfr. l’art. 3).

L’Accordo, pertanto, introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009).

In attesa della revisione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale e dell’adozione di una specifica disciplina del telelavoro transfrontaliero, l’Accordo offre una soluzione che concilia gli interessi di tutte le parti interessate ossia dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli enti previdenziali.

In particolare, l’Accordo risponde alle esigenze dei lavoratori in quanto è a essi garantita la possibilità di potere continuare a svolgere la prestazione da remoto nello Stato di residenza, senza che ciò comporti una modifica della legislazione applicabile e sia così salvaguardata anche la continuità assicurativa in un solo Stato membro.

L’assenza di un cambiamento sul versante della sicurezza sociale influisce positivamente anche sui datori di lavoro, non sussistendo per gli stessi alcun ulteriore obbligo o adempimento da effettuare nello Stato di residenza del lavoratore.

Infine, l’adozione dell’Accordo risponde anche alle esigenze delle istituzioni competenti degli Stati membri, in quanto tale scelta comporta per le stesse minori oneri amministrativi (dato il consistente numero delle richieste che potrebbero essere presentate, non sarebbe possibile trattare ciascuna domanda individualmente secondo la normale procedura di cui al citato articolo 16) e il fatto che sia prevista una procedura semplificata per l’applicazione dell’Accordo garantisce anche una maggiore efficienza.

3. Stati firmatari

L'Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. Per gli Stati che aderiscono successivamente al 1° luglio 2023 l’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma.

È possibile consultare l'elenco ufficiale degli Stati firmatari sul sito dell’Istituzione previdenziale belga[3] al seguente link: https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland. Affinché l'Accordo sia di fatto applicabile è necessario che entrambi gli Stati membri interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) abbiano aderito allo stesso.

3.1 Data di entrata in vigore per l’Italia In data 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha firmato l’Accordo Quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale. Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

4. Definizione di telelavoro transfrontaliero contenuta nell’Accordo (art. 1, lett. c)

In base alle previsioni contenute nell’articolo 1, lettera c), dell’Accordo, per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Come si evince dalla lettura delle disposizioni contenute nell’articolo 1 e come chiarito nella nota esplicativa dell’Accordo, il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro.

Tuttavia, il dipendente non deve necessariamente rimanere collegato all'ambiente di lavoro del datore di lavoro attraverso la connessione digitale per tutto l’orario di lavoro (nel caso dei professori, ad esempio, la lettura di materiali e la valutazione offline delle prove sono attività che si svolgono senza la connessione informatica).

Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.
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