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Linee guida Documento di Gara Unico Europeo DGUE

Linee guida Documento di Gara Unico Europeo DUGE: Circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L’art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il Regolamento in parola è disponibile in allegato.

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato Regolamento dalla Commissione europea.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
...
Art. 85 (Documento di gara unico europeo)

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. II DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all’articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide.
5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a) , di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai
sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.


In seno alle Istruzioni poste a corredo del Regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili,
nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell’esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadronormativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all’uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall’Ufficio Legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

GU n. 174 del 27 Luglio 2016

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