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Regolamento (UE) 2022/1854

Regolamento UE 2022 1854   Regolamento emergenza prezzi energia

Regolamento (UE) 2022/1854 / Regolamento emergenza prezzi energia

Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

GU L 261I/1 del 7.10.2022

Entrata in vigore: 08.10.2022

Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell'articolo 10 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 17, nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:

- L'articolo 4 si applica dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
- Gli articoli 5 e 10 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2022;
- Gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
- L'articolo 20, paragrafo 2, si applica fino al 15 ottobre 2024.

_________

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «piccola e media impresa» o «PMI»: impresa secondo la definizione data all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
2) «consumo lordo di energia elettrica»: fornitura complessiva di energia elettrica per le attività svolte nel territorio di uno Stato membro;
3) «periodo di riferimento»: periodo compreso tra il 1o novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del presente regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1o novembre 2017 e il 31 marzo 2018;
4) «ore di punta»: singole ore del giorno in cui, sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, dei gestori del mercato elettrico designati, si prevedono i prezzi più elevati dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del giorno prima, il consumo lordo più elevato di energia elettrica o il consumo lordo più elevato di energia elettrica generata da fonti diverse da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5) «ricavi di mercato»: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri;
6) «regolamento»: pagamento effettuato e ricevuto tra controparti, se del caso dietro consegna e ricevimento dell'energia elettrica, in adempimento degli obblighi delle controparti in virtù di una o più operazioni di compensazione;
7) «autorità competente»: autorità secondo la definizione data all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(8) «intermediari»: soggetti che operano sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica di Stati membri che costituiscono un'isola non connessa ad altri Stati membri mediante offerte per unità, qualora l'autorità di regolazione abbia autorizzato tali soggetti a partecipare al mercato per conto del produttore, escluse le entità che trasferiscono i ricavi eccedenti direttamente ai clienti finali di energia elettrica;
9) «ricavi eccedenti»: differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
10) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
11) «dipendenza dalle importazioni nette»: per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, la differenza tra il totale delle importazioni e il totale delle esportazioni di energia elettrica espressa come percentuale della produzione lorda totale di energia elettrica in uno Stato membro;
12) «esercizio fiscale»: anno d'imposta, anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali ai sensi del diritto nazionale;
13) «cliente finale di energia»: cliente che acquista energia per uso proprio;
14) «cliente finale di energia elettrica»: cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
15) «impresa dell'Unione»: impresa stabilita in uno Stato membro che, in base alla legislazione fiscale nazionale, è considerata residente a fini fiscali nello Stato membro e, ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non è considerata residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione;
16) «stabile organizzazione»: sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale un'impresa stabilita in un altro Stato esercita in tutto o in parte la sua attività, nella misura in cui gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata;
17) «imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione»: imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
18) «utili eccedenti»: utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, maturati da attività svolte da imprese o stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva;
19) «contributo di solidarietà»: misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle imprese e delle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l'impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell'andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell'energia;
20) «ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione»: i proventi restanti che rimangono inutilizzati dopo l'allocazione dei ricavi derivanti dalle rendite di congestione conformemente agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;
21) «misura nazionale equivalente adottata»: una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all'accessibilità economica dell'energia.

CAPO II Misure per il mercato dell'energia elettrica

Sezione 1 Riduzione della domanda

Articolo 3 Riduzione del consumo lordo di energia elettrica

1. Gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento.
2. Nel calcolare le riduzioni del consumo lordo di energia elettrica, gli Stati membri possono tenere conto dell'aumento del consumo lordo di energia elettrica derivante dal conseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda di gas e dagli sforzi generali di elettrificazione per eliminare gradualmente i combustibili fossili.

Articolo 4 Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta

1. Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.
2. Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori dei sistemi di trasmissione, se del caso, in cooperazione con l'autorità di regolazione, senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al presente articolo. Le previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione possono includere dati storici relativi al periodo di riferimento.
3. Lo Stato membro può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta e purché l'energia risparmiata durante tali ore di punta sia almeno uguale a quella che sarebbe stata risparmiata rispettando i parametri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5 Misure per conseguire la riduzione della domanda

Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare, rispettano tutte le condizioni seguenti:

a) qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, l'importo di tale compensazione è stabilito mediante procedure aperte competitive;
b) comportano una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara;
c) non falsano indebitamente la concorrenza o il funzionamento corretto del mercato interno dell'energia elettrica;
d) non sono indebitamente limitate a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/944; e
e) non ostacolano indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'energia elettrica.

Sezione 2 Tetto sui ricavi di mercato e distribuzione dei ricavi eccedenti e dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione ai clienti finali di energia elettrica

Articolo 6 Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato

1. I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

3. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l'elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un'impresa verticalmente integrata.

4. Gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo.

5. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 7 Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica

1. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:
a) energia eolica;
b) energia solare (termica e fotovoltaica);
c) energia geotermica;
d) energia idroelettrica senza serbatoio;
e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
f) rifiuti;
g) energia nucleare;
h) lignite;
i) prodotti del petrolio greggio;
j) torba.

2. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali o pubbliche non adottate a norma dell'articolo 8.
3. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comporti il rischio di aumento delle emissioni di CO2 e di riduzione della produzione di energia rinnovabile, che esso non si applichi all'energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali.
4. Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato non si applichi ai ricavi ottenuti dalle vendite di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e gli scambi compensativi.
5. Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90 % dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
6. I produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l'applicazione dell'articolo 6, compresi dati riguardanti l'energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all'interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato.

Articolo 8 Misure nazionali di crisi

1. Gli Stati membri possono:

a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;
b) fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1;
d) fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile;
e)applicare agli impianti idroelettrici che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), un tetto sui ricavi di mercato ovvero mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i loro ricavi di mercato, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie.
2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:
a) sono proporzionate e non discriminatorie;
b) non compromettono i segnali di investimento;
c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;
d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;
e) sono compatibili con il diritto dell'Unione.

Articolo 9 Distribuzione dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale

1. In deroga alle norme dell'Unione in materia di rendite di congestione, gli Stati membri possono utilizzare i ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica a norma dell'articolo 10.
2. L'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 è soggetto ad approvazione dell'autorità di regolazione dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 entro un mese dalla data di adozione della pertinente misura nazionale.

Articolo 10 Distribuzione dei ricavi eccedenti

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e lasciano impregiudicato l'obbligo di riduzione del consumo lordo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4.

3. Qualora i ricavi ottenuti direttamente dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel rispettivo territorio e i ricavi ottenuti indirettamente da accordi transfrontalieri non siano sufficienti a sostenere adeguatamente i clienti finali di energia elettrica, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare altri mezzi appropriati, quali risorse di bilancio, per lo stesso scopo e alle stesse condizioni.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere, ad esempio:

a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
d) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

Articolo 11 Accordi tra Stati membri

1. Nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore principale concludono un accordo entro il 1o dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti. Tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, possono concludere siffatti accordi, che possono riguardare anche i ricavi derivanti dalle misure nazionali di crisi di cui all'articolo 8, comprese le attività di compravendita di energia elettrica.

2. La Commissione assiste gli Stati membri durante l'intero processo negoziale, incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Sezione 3 Misure relative alla vendita al dettaglio

Articolo 12 Estensione temporanea alle PMI degli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi dell'energia elettrica

In deroga alle norme dell'Unione in materia, gli Stati membri possono applicare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica alle PMI. Tali interventi pubblici:

a) tengono conto del consumo annuo del beneficiario degli ultimi cinque anni e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;
b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7, della direttiva (UE) 2019/944;
c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 13 Possibilità temporanea di fissare prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi

In deroga alle norme dell'Unione in materia, quando gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri possono fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la misura riguarda un volume limitato di consumo e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo; e
d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.

CAPO III Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione

Articolo 14 Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo

1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.

2. Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 15 Base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo

Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili - determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata — che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero.

Articolo 16 Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo

1. Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all'articolo 15.

2. Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.

Articolo 17 Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo

1. Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:

a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia;
b) misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
c) misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
d) misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell'azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera;
e) in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, gli Stati membri possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

Articolo 18 Natura temporanea del contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà applicato dagli Stati membri a norma del presente regolamento ha natura temporanea. Esso si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali di cui all'articolo 15.

CAPO IV Disposizioni Finali

Articolo 19 Monitoraggio e applicazione

1. L'autorità competente dello Stato membro monitora l'attuazione sul suo territorio delle misure di cui agli articoli dal 3 al 7, 10, 12 e 13.

2. Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e entro il 1o dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste per conseguire la riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 e gli accordi tra gli Stati membri conclusi a norma dell'articolo 11.

3. Entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 aprile 2023, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

a) alla riduzione della domanda conseguita a norma degli articoli 3 e 4 e alle misure messe in atto per conseguire la riduzione a norma dell'articolo 5;
b) ai ricavi eccedenti generati a norma dell'articolo 6;
c) alle misure relative alla distribuzione dei ricavi eccedenti applicate per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sui clienti finali di energia elettrica a norma dell'articolo 10;
d) agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi della fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 12 e 13.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

a) all'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 14 compreso l'esercizio fiscale nel quale lo applicheranno, entro il 31 dicembre 2022;
b) alle eventuali modifiche successive apportate al quadro giuridico nazionale entro un mese dalla data di pubblicazione nelle loro rispettive Gazzette ufficiali nazionali;
c) all'utilizzo dei proventi a norma dell'articolo 17 entro un mese dalla data in cui sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale;
d) alle misure nazionali equivalenti adottate di cui all'articolo 14 entro il 31 dicembre 2022; gli Stati membri forniscono inoltre una valutazione dell'importo dei proventi generati da tali misure nazionali equivalenti adottate e del relativo utilizzo entro un mese dalla data in cui tali proventi sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20 Riesame

1. Entro il 30 aprile 2023 la Commissione svolge un riesame del capo II alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze. Sulla base della relazione, la Commissione può in particolare proporre, qualora ciò sia giustificato dalla situazione economica o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'Unione e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento, di modificare il livello del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le fonti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, cui tale tetto si applica, o di modificare altrimenti il capo II.

2. Entro il 15 ottobre 2023 ed entro il 15 ottobre 2024 la Commissione svolge un riesame del capo III tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati, e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze.

Articolo 21 Deroghe

1. Gli articoli dal 4 al 7 non si applicano alle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con il mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli dal 4 al 7 all'energia elettrica generata in piccoli sistemi isolati o piccoli sistemi connessi.

3. Gli articoli dal 4 al 7 non sono obbligatori per Cipro e Malta. Qualora Cipro decida di applicare gli articoli dal 4 al 7, l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica all'energia elettrica generata da prodotti del petrolio greggio.

Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell'articolo 10 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 17, nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:

a) L'articolo 4 si applica dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
b) Gli articoli 5 e 10 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2022;
c) Gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
d) L'articolo 20, paragrafo 2, si applica fino al 15 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

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