Legge di conv. DL bollette | Novità energia, sottoprodotti ed impianti
ID 16519 | 30.04.2022 / In allegato Nota completa
Pubblicata nella GU n.98 del 28.04.2022 la Legge 27 aprile 2022 n. 34 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, in vigore dal 29 aprile 2022.
Si segnalano le seguenti novità introdotte dalla legge di conversione in tema di energia, sottoprodotti ed impianti.
Legge 27 aprile 2022 n. 34 (conversione decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)
Deroga in favore di impianti di produzione di cemento co. 5 bis
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’articolo 26 -bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.
Art. 5. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 9. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
01. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende: a nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; b ) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;
c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: « 3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale si intende il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».
1. Il comma 5 dell’articolo 7 -bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: « 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».
1-bis. Il comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: « 9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione ».
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l’ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all’aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1 ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l’anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l’inserimento dell’isola di Giannutri, come territorio del comune dell’Isola del Giglio, nell’elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis , comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 1-sexies . Al comma 2 -quater dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano »; b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse.
Art. 9-bis. Requisiti degli impianti termici.
All’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: « installati » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: « installare » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».
Art. 9-ter. Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree previste all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
Art. 10-bis. Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies , dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: «, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: «1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi. 1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».
Art. 11-bis. Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell’adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l’agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell’aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l’efficienza agronomica;
c) favorire l’uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell’impatto delle attività agricole sull’ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e
Art. 12-bis. Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano
1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
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Vedi Testi consolidati aggiornati con le modifiche di cui alla Legge 27 aprile 2022 n. 34 (conversione decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)
TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato 2022
Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2022 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 ad Aprile 2022.
Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102
Il D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica" Consolidato 2022 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2014 al 2022.
D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia
Il testo consolidato 2022 del Decreto legislativo 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001 al 2022.
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