Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA
ID 22771 | 21.10.2024 / In allegato
Linee guida per l’adempimento alla condizionalità green “investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” (articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024).
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Energivori: comunicazione linee guida operative ISPRA, ai sensi dell’articolo 6 del DM n. 256 del 10 luglio 2024, riguardanti il meccanismo di accesso ai benefici ai sensi della Legge 27 novembre 2023 n.169.
Il Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 sulle "condizionalità green" per gli energivori definisce tre possibili misure alternative ("condizionalità green") abilitanti all’accesso al beneficio, che le imprese a forte consumo di energia elettrica che accedono alle agevolazioni sono tenute a soddisfare oltre all’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica.
Le imprese energivore devono ora soddisfare una condizionalità green tra:
1. dare attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica (Articolo 4 del DM),
2. riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio (Articolo 5 del DM),
3. riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Articolo 6 del DM).
ISPRA provvederà annualmente a verificare l’ottemperanza agli adempimenti previsti delle comunicazioni telematiche pervenute da parte delle imprese energivore che abbiano dichiarato la modalità green "Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra".
ISPRA rende disponibile a tutti gli interessati le linee guida per l’adempimento alla condizionalità green "investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra".
Con successiva comunicazione sarà definita la modalità di invio telematico delle comunicazioni.
Articolo 6 (Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)
1. L’impresa energivora che si avvale della possibilità di cui all’articolo 3, comma 8, lettera c) del decreto-legge è tenuta a investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
a) il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
b) le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
2. Il valore degli investimenti sostenuti dall’impresa energivora per gli interventi di cui al comma 1, è determinato tenuto conto degli eventuali maggiori costi operativi per la realizzazione dell’intervento.
3. Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra conformemente a quanto disposto al comma 1.
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